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Modifica testo unico sul commercio, Mensorio presenta proposta

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Amministrative

Il Presidente della Commissione attività produttive e componente del gruppo misto: “Necessario chiarire alcune disposizioni per superare dubbi interpretativi.”

Mensorio, Napoli, 11 giugno – Il Presidente della terza Commissione permanente Attività produttive e commercio della Campania, Giovanni Mensorio, ha depositato una proposta di legge regionale che punta a superare alcune criticità evidenziate nell’attuazione della legge sul commercio, la numero 7 del 21 aprile del 2020.

La proposta di modifica del testo normativo – fa sapere Mensorio – è il risultato di un approfondimento che ha portato alla elaborazione di diversi emendamenti, tutti aventi lo scopo di correggere e chiarire alcune disposizioni, superando le problematiche e i dubbi interpretativi finora incontrati. In particolare, nell’ambito dei programmi dei corsi di formazione attuabili dai CAT, la proposta di legge presentata mira a distinguere nell’articolo 10 tra la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande; all’articolo 24, invece, si rende opportuna una modifica al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al cumulo di attività del tutto autonome e, quindi, tali da non concorrere alla configurazione di un’unica grande struttura di vendita o parco commerciale secondo le varie tipologie di cui all’art. 23 della l.r. 7/2020, favorendo l’attivazione di singoli esercizi commerciali autonomi rispetto ad altri eventualmente presenti nell’ambito di una medesima area.

Inoltre, la proposta punta ad esplicitare in modo più esaustivo le definizioni di cui all’art. 52, nonché le disposizioni di cui agli art. 54, 55, 59 e 61.”

La PDL depositata – aggiunge il consigliere del Gruppo Misto – si propone, inoltre, di ampliare l’operatività del fondo regionale per la qualificazione delle attività commerciali di cui all’art. 12, includendo anche quelle presenti nei distretti del commercio. Con l’introduzione del comma 6 bis, all’articolo 27, si vuole consentire, invece, l’individuazione di uno spazio limitato per la vendita di prodotti alimentari direttamente connessi e/o funzionali a quelli del settore non alimentare esercitato, uniformando, così, il regime delle medie strutture di vendita non alimentari alle grandi strutture di vendita non alimentari riproducendo la stessa previsione di cui all’art. 28, comma 13.

La PDL, infine, punta anche ad una semplificazione delle procedure e di chiarire l’esatto criterio di calcolo della superficie di vendita nel rispetto della definizione di cui all’art. 23 del T.U, evitando dubbi interpretativi rispetto alle superfici che – chiude Mensorio – concorrono alla determinazione di tale parametro.”

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