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Coronavirus e sicurezza impianti: ecco il protocollo per l’emergenza
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6 anni fail

Le indicazioni del Protocollo per Coronavirus e sicurezza Impianti per l’installazione. Via libera a manutenzioni e stop nuovi impianti per l’emergenza
Coronavirus e sicurezza impianti, riportiamo in sintesi le reali attività di impianti e di applicazione pratica del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” revisione 2 aggiornata dopo DM del MISE condiviso da tutte le parti Politiche – Sociali – Datoriali – Sindacali e di Categoria per la gestione Emergenza Coronavirus.
La sintesi che proponiamo ha lo scopo di fornire, per quanto possibile, alcune indicazioni pratiche in grado di assicurare operatività alle imprese.
È chiaro che si possano avere risposte a tutte le domande anche perché l’emergenza che viviamo è eccezionale. Essa ci pone davanti problemi mai lontanamente affrontati prima.
I suggerimenti che seguono sono pertanto il frutto di un mix tra la normativa e la giurisprudenza vigente e l’esperienza che, da qualche giorno, acquisiamo per dare risposte alle imprese.
Si tratta pertanto di indicazioni alla cui elaborazione hanno contribuito tutti i colleghi che da giorni sono in prima linea. Tali indicazioni in parte sono già state inviate alle strutture territoriali.
Notevole importanza riveste il rapporto con i clienti. Le indicazione fornite risultano “rigide” soprattutto riguardo ai compiti e alle responsabilità dei proprietari di impianti.
La “rigidità si estende anche all’atteggiamento da tenere in merito da parte delle imprese. Tale situazione non deve spaventare perché serve a tutelare al massimo le imprese stesse. Queste ultime infatti potrebbero dover affrontare contenziosi giudiziari per dani causati da malfunzionamenti di impianti non manutenuti. Tutto questo quando l’emergenza terminerà e la vita di tutti tornerà alla normalità dopo l’emergenza coronavirus.
Coronavirus e sicurezza impianti: indicazioni Sanitarie
- Mantenere la distanza di sicurezza (almeno m. 1,00) dal cliente;
- Indossare la mascherina (se si trova ed a prescindere dalla sua efficacia). L’unica tipologia di mascherina che evita sia il contagio che l’essere contagiati è quella infermieristica (FPP2, ma probabilmente anche FPP3). Quelle che si vedono indossare dai cittadini in questi giorni sono quelle chirurgiche e servono solo per non trasmettere eventuali contagi;
- Usare i guanti;
- Smaltire correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Effettuare l’intervento di manutenzione e/o di installazione senza la presenza del cliente o con il cliente a distanza di sicurezza;
- Per il pagamento niente contanti, ma bonifici on line
Attività Ammesse
Questo aspetto và chiarito necessariamente in quanto gli imprenditori hanno posto numerosi dubbi e quesiti in questo periodo di emergenza coronavirus. Le attività consentite elencate descrittivamente nell’Allegato 1 del Dpcm 11 marzo cumulano con i codici ATECO nell’Allegato 1 del DM 25 marzo 2020. Per maggiore chiarezza, l’Allegato 1 del DM 25/3/2020 riduce quelle comprese nel Dpcm 22 marzo. Integra inoltre ma non sostituisce l’Allegato 1 del Dpcm 11 marzo.
Riguardo il settore installazione impianti, il riferimento al codice ATECO 43.2 non risolve il dilemma degli imprenditori sulla possibilità di proseguire la propria attività.
Il codice 43.2 infatti comprende le attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti previste dal comma 2 dell’articolo 1 del DM 37/08. Rifacendoci ad una interpretazione letterale, per tale settore non cambierebbe nulla.
Crediamo che vada mantenuta l’operatività di quelle attività relative a garantire la sicurezza degli impianti, la manutenzione e di conseguenza anche degli utenti.
Cioè riteniamo infatti che vadano sospese tutte le attività di installazione di nuovi impianti. Lo diciamo che perché vige la sospensione dei cantieri come ad esempio i cantieri edili e quelli relative ad interventi per l’efficienza energetica.
Interventi consentiti
Riteniamo invece consentite quelle relative ad interventi di manutenzione e riparazione che rivestano carattere di urgenza.
Un atteggiamento certamente prudenziale, ma che consente di mettere al riparo le imprese da eventuali sanzioni. Ha anche la funzione di salvaguardare la salute e la sicurezza dei degli utenti, dei lavoratori e dei nostri imprenditori. Ricordiamo che per buona partesi tratta di artigiani o di piccole medie imprese per cui i titolari lavorano fianco a fianco con i loro dipendenti.
Semplificando, se una caldaia perde gas o un corto circuito ha messo fuori uso un impianto elettrico l’intervento di riparazione và garantito. Allo stesso modo la riattivazione di un impianto di sollevamento bloccato.
L’adeguamento o l’ampliamento di un qualsiasi impianto, sia esso elettrico, termico, elettronico o di condizionamento, sono attività che a nostro avviso rientrano tra quelle sospese a causa dell’emergenza coronavirus.
Fermo restando specialmente attività di manutenzione impianti presso strutture Sanitarie – Militari – Forze dell’ordine – Penitenziari etc.
Coronavirus e sicurezza impianti: i lavoratori
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
- Obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.
- Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.
- Il datore di lavoro è tenuto ad applicare i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori. La garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e la messa a disposizione di specifici dispositivi di protezione individuale sono aspetti fondamentali;
- qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo (o fino al termine dell’emergenza). Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può, infatti, programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva;
- peraltro, per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.
Rapporto con i Clienti
Tanti cittadini/clienti e le famiglie disdicono lavori ed interventi di manutenzione da tempo programmati per timore di contagi in questa emergenza coronavirus.
Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e pienamente comprensibili ma agli stessi bisogna spiegare in cosa si incorre qualora un impianto non abbia ricevuto l’intervento di manutenzione programmata.
Responsabilità del Proprietario
Un impianto non manutenuto infatti può provocare danni a cose e persone. Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all’installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico. Spetta invece al proprietario dell’impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il proprietario dell’appartamento nel quale l’impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro ed efficiente.
La legislazione
Il comma 2 dell’articolo 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”.
Sono pertanto chiare ed inequivocabili i compiti e le responsabilità del “proprietario dell’impianto” che, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall’impresa installatrice, si assume l’onere di risponderne, in sede civile ed eventualmente anche in sede penale.
A tal fine in caso di disdetta l’azienda manutentrice deve informare il proprietario in merito alle sue responsabilità in cui può in correre. la manutenzione non deve fermarsi per l’emergenza coronavirus
La sentenza
A titolo esemplificativo ma non esaustivo la sentenza della Corte di Cassazione n. 4451 del 3 Febbraio 2016 in cui la Corte ha respinto il ricorso di una proprietaria di un immobile concesso in locazione confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo – “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni)” e 590 (Lesioni personali colpose – “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”.) del codice penale.
La proprietaria non aveva predisposto la riparazione dello scaldabagno malfunzionante, cagionando la morte del proprio inquilino e l’intossicazione degli altri condomini. L’amministratore l’aveva sollecitata e a nulla sono valse l’amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici.
Sollevare l’impresa dalle responsabilità
L’’impresa ha un’unica strada per sollevarsi da ogni responsabilità: deve comunque dimostrare l’evidenza del diniego o del rifiuto del cliente a di far effettuare l’intervento di manutenzione.
Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l’intervento va conservata.
Tale accorgimento assume ancor più importanza quando si parla di garantire, come nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglio, i cosiddetti “servizi pubblici essenziali”.
Nel nostro caso nel comma a) dell’art. 2 della L. 146/90 si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”.
Coronavirus e sicurezza impianti: conclusioni
In conclusione se è necessario un intervento il manutentore deve osservare le precauzioni anzi dette. Evitare ogni contatto con i committenti, mantenere la buona prassi igienica e di prevenzione da “Buon padre di Famiglia” che nel nostro caso la legislazione lo individua nel titolare/Datore di lavoro.
Per qualsiasi chiarimento, potete contattarci menzionando l’articolo di interesse alla mail: etconsulting2003@gmail.com
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