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Abusi edilizi: il cittadino non può pagare per gli errori del Comune

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Lelio Mancino - Abusivismo edilizio

Abusi edilizi. TAR annulla sanzione edilizia: errore nel richiamo normativo da parte del Comune

Un recente caso deciso dal TAR ha posto in evidenza una contraddizione frequente nella prassi amministrativa dei Comuni: l’erroneo richiamo normativo nell’adozione dei provvedimenti repressivi in materia edilizia.

Il caso

Un privato aveva realizzato alcune opere edilizie senza titolo abilitativo – tra cui un varco carrabile, pavimentazioni e un muro di contenimento. Il Comune, accertato l’abuso, aveva inizialmente emesso ordinanza di demolizione richiamando l’art. 33 del DPR n. 380/2001 (ristrutturazioni edilizie abusive).

Successivamente, a seguito della mancata ottemperanza all’ordine, lo stesso Comune ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro facendo riferimento non più all’art. 33, bensì all’art. 31, comma 4-bis, dello stesso DPR, norma ben più gravosa che disciplina gli interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.

Il TAR ha evidenziato l’incongruenza tra i due provvedimenti

Ordinanza di demolizione: fondata sull’art. 33, che prevede la semplice esecuzione in danno da parte del Comune e, solo per immobili vincolati, una sanzione da 516 a 5.164 euro.

Sanzione pecuniaria successiva: fondata sull’art. 31, comma 4-bis, che invece comporta l’applicazione automatica di una sanzione fino a 20.000 euro e l’acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale.

È evidente che le due disposizioni disciplinano ipotesi differenti e non possono essere utilizzate in modo intercambiabile.

L’Amministrazione non può modificare arbitrariamente la norma di riferimento del proprio potere repressivo, aggravando la posizione del destinatario. La legittimità dei provvedimenti sanzionatori, infatti, si misura non solo sul rispetto delle procedure, ma anche sulla corretta individuazione della fattispecie normativa.

In questo caso, il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro poiché emessa in applicazione di una norma diversa da quella originariamente contestata.

È bene chiarire, tuttavia, che l’annullamento della sanzione pecuniaria non significa affatto che l’abuso sia sanato. L’opera resta abusiva e il Comune conserva il potere-dovere di procedere all’esecuzione in danno ex art. 33 DPR 380/2001, con eventuale applicazione della sanzione pecuniaria ridotta nei soli casi di immobili vincolati.

La vicenda conferma l’importanza del principio di legalità in materia edilizia: le sanzioni devono essere coerenti con la norma effettivamente richiamata nell’ordinanza repressiva.

L’amministrazione non può aggravare la posizione del cittadino passando da un regime sanzionatorio meno severo a uno più gravoso senza motivazione e, soprattutto, senza fondamento normativo.

Avvocato Lelio Mancino

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