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RED III ed edifici: nuovi obblighi FER dal 3 agosto 2026

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RED III nuovi obblighi FER 3 agosto 2026

Cosa cambia per nuove costruzioni, ristrutturazioni e impianti termici dopo il recepimento italiano della direttiva europea

Dal 3 agosto 2026 cambia il quadro degli obblighi relativi all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici.

La novità interessa soprattutto i progetti per i quali il titolo edilizio viene richiesto o presentato a partire da tale data, rendendo ancora più importante una verifica preventiva dei requisiti energetici già nella fase di progettazione.

Il riferimento normativo è il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2023/2413, conosciuta come RED III.

Il provvedimento aggiorna la disciplina nazionale sulle energie rinnovabili e interviene, tra gli altri ambiti, su edifici, riscaldamento e raffrescamento, trasporti, industria, biocarburanti, idrogeno e procedure autorizzative.

Cosa cambia per gli edifici

Per le nuove costruzioni e per le demolizioni con ricostruzione resta centrale l’obbligo di coprire mediante fonti rinnovabili una quota rilevante dei consumi energetici dell’edificio.

Il parametro del 60% riguarda il fabbisogno complessivo per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria negli edifici privati, mentre per gli edifici pubblici sono previste percentuali più elevate.

La vera estensione introdotta dal nuovo quadro riguarda, però, anche altre tipologie di intervento.

Gli obblighi FER vengono rafforzati e articolati per le ristrutturazioni di primo e secondo livello e per alcune ristrutturazioni degli impianti termici.

Le percentuali e le modalità di calcolo non sono identiche per ogni intervento: dipendono dalla categoria edilizia, dall’entità delle opere e dalle caratteristiche tecniche dell’immobile.

Per questo motivo non è corretto applicare automaticamente la soglia del 60% a qualsiasi ristrutturazione.

Ogni pratica deve essere verificata in base alla disciplina vigente, alle eventuali disposizioni regionali e alla concreta configurazione progettuale.

Gli interventi da verificare con maggiore attenzione

Tra gli interventi che richiedono una valutazione approfondita rientrano:

  • le nuove costruzioni e le demolizioni con ricostruzione;
  • le ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  • gli interventi che comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico;
  • i progetti che modificano in modo significativo l’involucro, la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria.

In questi casi il progettista deve valutare con anticipo la quota di energia rinnovabile richiesta, la potenza degli impianti, la compatibilità con l’involucro, gli spazi disponibili e le possibili soluzioni tecnologiche.

Tra le opzioni più diffuse rientrano gli impianti fotovoltaici, le pompe di calore, il solare termico, i sistemi ibridi e le soluzioni integrate con accumulo.

I rischi di una verifica tardiva

Una valutazione incompleta può incidere direttamente sull’intero iter edilizio.

Tra le conseguenze possibili vi sono:

  • la revisione del progetto;
  • la richiesta di integrazioni documentali;
  • il ridimensionamento degli impianti;
  • l’aumento dei costi;
  • il ritardo nel rilascio o nell’efficacia del titolo abilitativo.

La verifica FER deve quindi essere svolta prima del deposito della pratica e coordinata con la relazione energetica, gli elaborati impiantistici, le verifiche sull’involucro e le eventuali prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche.

RED III, autoconsumo e Comunità Energetiche Rinnovabili

L’integrazione delle rinnovabili negli edifici non riguarda soltanto il rispetto di un obbligo tecnico.

Può diventare anche un’opportunità per ridurre i consumi, aumentare l’autoconsumo e partecipare a modelli collettivi di produzione e condivisione dell’energia.

Su questo tema è utile approfondire il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’Albo CER di Napoli, che possono collegare cittadini, imprese, enti e condomìni in sistemi locali di condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il collegamento tra efficientamento edilizio, produzione distribuita e comunità energetiche può migliorare la sostenibilità economica degli interventi, soprattutto quando il progetto viene impostato fin dall’inizio valutando incentivi, configurazioni di autoconsumo e caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Incentivi e strumenti da valutare nel 2026

Gli interventi possono essere affiancati, in presenza dei requisiti previsti, da strumenti di sostegno destinati a privati, condomìni e imprese.

Tra quelli da verificare rientrano:

  • Ecobonus;
  • incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili;
  • Conto Termico;
  • Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica;
  • fondi regionali;
  • misure dedicate alla transizione energetica.

La disponibilità effettiva, le aliquote, le spese ammissibili e la cumulabilità degli incentivi devono essere controllate alla data di presentazione della domanda.

La scelta non dovrebbe quindi basarsi soltanto sul beneficio fiscale teorico, ma su un’analisi tecnica ed economica complessiva.

Conclusioni

Dal 3 agosto 2026 la progettazione energetica diventa ancora più rilevante per numerosi interventi edilizi.

La RED III rafforza il ruolo delle fonti rinnovabili e amplia l’attenzione anche alle ristrutturazioni e agli impianti esistenti.

Per evitare modifiche, ritardi e costi imprevisti è opportuno verificare gli obblighi FER prima della presentazione del titolo edilizio, distinguendo correttamente tra nuova costruzione, ristrutturazione e intervento impiantistico.

Per eventuali chiarimenti tecnici è possibile scrivere all’indirizzo:

etconsulting2003@gmail.com

Dott. Giovanni Esposito
Engineering & Safety Manager

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