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Contributi INPS sui soci di Srl: la verità che molti non conoscono

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Contributi INPS su redditi da partecipazione in S.r.l: la Cassazione chiarisce che senza attività lavorativa non scatta l’obbligo contributivo, rendendo molti avvisi oggi contestabili.

Negli ultimi mesi numerosi contribuenti stanno ricevendo avvisi da parte dell’INPS relativi al recupero di contributi previdenziali calcolati su redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Tali richieste meritano un’attenta valutazione alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che si è espressa in modo chiaro con le sentenze n. 23792/2019, n. 23790/2019 e n. 21540/2019.

Il punto centrale della controversia

La questione riguarda i soggetti che:

  • sono iscritti alla gestione artigiani o commercianti;
  • svolgono attività lavorativa in una S.r.l.;

sono contemporaneamente soci di altre S.r.l. senza svolgervi attività lavorativa.

L’INPS, in molti casi, pretende di calcolare i contributi previdenziali considerando tutti i redditi d’impresa, inclusi quelli derivanti dalla mera partecipazione societaria.

La posizione dell’INPS

L’Istituto fonda le proprie richieste sull’art. 3-bis del D.L. 384/1992, sostenendo che:

i contributi vadano calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF.

Da questa interpretazione deriva una lettura estensiva, secondo cui anche i redditi derivanti da partecipazioni in S.r.l. (anche senza attività lavorativa) dovrebbero concorrere alla base contributiva.

L’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale:

L’obbligo contributivo nasce dall’attività lavorativa, non dalla semplice partecipazione societaria.

In particolare:

la qualità di socio di S.r.l. non implica automaticamente lo svolgimento di attività lavorativa;

i redditi derivanti dalla partecipazione in una S.r.l. sono redditi di capitale, non redditi d’impresa (salvo distribuzione di utili);

la base contributiva deve essere calcolata solo sui redditi derivanti dall’attività effettivamente svolta.

Conseguenza diretta:

 Non devono essere assoggettati a contribuzione INPS i redditi “figurativi” o non percepiti derivanti da partecipazioni passive in S.r.l.

Distinzione fondamentale: società di capitali vs società di persone

La Cassazione distingue chiaramente:

✔ S.r.l. (società di capitali)

nessun obbligo contributivo se il socio non lavora nella società;

i redditi non distribuiti non rilevano ai fini INPS.

✔ Società di persone (Snc, Sas)

i redditi sono imputati per trasparenza;

concorrono sempre alla base contributiva, anche senza attività lavorativa.

Illegittimità degli avvisi INPS

Alla luce della giurisprudenza citata:

Gli avvisi INPS che includono nella base contributiva redditi derivanti da partecipazioni passive in S.r.l. risultano giuridicamente contestabili.

Si tratta, infatti, di richieste:

in contrasto con l’interpretazione della Corte di Cassazione;

fondate su un’errata qualificazione del reddito;

potenzialmente lesive del principio di capacità contributiva.

Cosa può fare il contribuente

In presenza di un avviso INPS:

è possibile proporre opposizione in sede civile (non tributaria);

i termini sono stringenti e richiedono tempestività;

è fondamentale verificare:

se vi sia effettiva attività lavorativa nella società;

la natura dei redditi contestati;

la corretta iscrizione alle gestioni previdenziali.

L’orientamento della Cassazione rappresenta oggi un punto fermo:

 non si pagano contributi INPS su redditi derivanti da partecipazioni in S.r.l. senza attività lavorativa.

Pertanto, molti degli avvisi oggi recapitati risultano contestabili e, in diversi casi, illegittimi.

Si invitano i destinatari di avvisi INPS a:

non procedere automaticamente al pagamento;

richiedere una valutazione legale preventiva;

agire tempestivamente per evitare decadenze.

A cura dell’Avv. Lelio Mancino

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