Quantcast
Connettiti con noi

Business

Pignoramento del conto corrente: la banca deve riversare anche le somme future

Pubblicato

il

Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema del pignoramento del conto corrente bancario, stabilendo un principio destinato ad incidere profondamente sui rapporti tra contribuente, istituti di credito e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Un contribuente aveva subito un pignoramento presso terzi disposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti della banca, per il recupero di somme iscritte a ruolo.

L’istituto di credito, tuttavia, aveva versato al Fisco solo le somme disponibili al momento della notifica dell’atto di pignoramento, ritenendo che il vincolo non potesse estendersi agli accrediti successivi.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato tale interpretazione, sostenendo che la banca fosse tenuta a riversare anche le somme affluite successivamente sul conto, entro un determinato periodo temporale.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28520/2025, ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria, affermando un principio chiaro e innovativo:

> “La banca, una volta ricevuta la notifica del pignoramento presso terzi, è obbligata a vincolare e riversare al Fisco non solo le somme esistenti sul conto corrente al momento della notifica, ma anche quelle che vi affluiranno nei sessanta giorni successivi, fino al completo soddisfacimento del credito erariale.

La Corte ha quindi esteso l’efficacia del pignoramento anche alle somme future, chiarendo che il vincolo opera in modo dinamico, per un periodo di sessanta giorni dalla notifica, in coerenza con la finalità di garantire la piena riscossione del credito tributario.

Il principio espresso comporta nuovi e più stringenti obblighi per gli istituti bancari:

la banca assume il ruolo di custode delle somme pignorate per sessanta giorni;

deve monitorare costantemente il conto, trattenendo e versando anche gli accrediti successivi;

in caso di omissione, può essere ritenuta responsabile in solido con il debitore per le somme non riversate.

Per il contribuente, invece, le conseguenze sono rilevanti: il conto corrente resta “bloccato” non solo per il saldo esistente, ma anche per i futuri versamenti, con un effetto che può compromettere la gestione quotidiana delle proprie finanze.

La decisione trova fondamento negli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile, in materia di pignoramento presso terzi, e nell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la possibilità di agire direttamente nei confronti dei terzi debitori del contribuente.

Secondo la Cassazione, la norma va interpretata in senso funzionale, ossia nel modo più idoneo a garantire l’effettività della riscossione e ad evitare che il debitore possa sottrarre, dopo la notifica, nuove somme destinate all’adempimento.

La sentenza n. 28520/2025 rappresenta un ulteriore tassello nel processo di rafforzamento dei poteri dell’amministrazione finanziaria in materia di esecuzione forzata tributaria.

Per i cittadini e le imprese, il messaggio è chiaro: una volta notificato il pignoramento, anche gli accrediti futuri sul conto corrente restano aggredibili.

Per le banche, invece, si impone la necessità di adottare procedure di controllo interne più rigorose, al fine di evitare responsabilità patrimoniali.

A cura dell’Avv. Lelio Mancino


Pubblicità
Pubblicità