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Licenziato per l’IA: lavoro e diritti davanti all’algoritmo

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Quando l’intelligenza artificiale sostituisce una mansione: licenziamento per giustificato motivo, ruolo del giudice e tutele ancora aperte per i lavoratori

L’innovazione tecnologica ha sempre accompagnato l’evoluzione del lavoro. Ma oggi, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il cambiamento è più rapido, più profondo e, per molti lavoratori, più traumatico.

È il caso di un assistito che si è visto recapitare una comunicazione di licenziamento per soppressione della posizione lavorativa: la sua mansione, secondo l’azienda, sarebbe stata integralmente sostituita da sistemi di intelligenza artificiale. Una motivazione che, seppur formalmente riconducibile al cosiddetto giustificato motivo oggettivo, solleva interrogativi giuridici e sociali di grande rilievo.

Il quadro normativo: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro può procedere al licenziamento quando sussistono ragioni inerenti all’organizzazione del lavoro o al funzionamento dell’impresa (art. 3, L. n. 604/1966).

La soppressione del posto di lavoro rientra tra queste ipotesi, ma non basta una generica riorganizzazione: la giurisprudenza è chiara nel richiedere:

  • la effettività della riorganizzazione aziendale;
  • il nesso causale tra riorganizzazione e licenziamento;
  • l’assenza di posizioni alternative in cui ricollocare il lavoratore (obbligo di repêchage).

IA e licenziamento: una nuova frontiera del contenzioso

L’introduzione dell’intelligenza artificiale come causa di soppressione del posto di lavoro rappresenta una frontiera ancora in evoluzione. Non è sufficiente che l’azienda dichiari di aver adottato sistemi automatizzati: occorre verificare nel concreto se:

  • l’IA sostituisca realmente e integralmente la funzione svolta dal lavoratore;
  • vi sia stata una valutazione seria e preventiva di ricollocazione interna;
  • l’innovazione non sia utilizzata come strumento pretestuoso per ridurre il personale.

In altre parole, l’innovazione non può diventare un alibi.

Il ruolo del giudice: bilanciare progresso e diritti

Il giudice del lavoro è chiamato oggi a svolgere un delicato compito: bilanciare la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) con la tutela del lavoro (art. 4 e 35 Cost.).

Se da un lato è legittimo che l’impresa si evolva e utilizzi nuove tecnologie, dall’altro non può essere sacrificata la dignità del lavoratore senza il rispetto rigoroso delle garanzie previste dall’ordinamento.

Profili di illegittimità: quando il licenziamento può essere impugnato

Nel caso concreto, saranno oggetto di verifica:

  • la reale introduzione dell’IA e il suo impatto organizzativo;
  • l’eventuale permanenza di attività analoghe o complementari affidabili al lavoratore;

il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage;

possibili profili discriminatori o elusivi.

Qualora emerga che il licenziamento non è sorretto da una reale esigenza organizzativa, lo stesso potrà essere dichiarato illegittimo con le conseguenze previste dalla legge (reintegrazione o indennizzo, a seconda del regime applicabile).

Una questione che riguarda tutti

Il caso non è isolato. Sempre più frequentemente, l’intelligenza artificiale entra nei processi produttivi, ridefinendo ruoli e competenze.

Ma il diritto non può limitarsi a inseguire la tecnologia: deve governarla.

Serve una riflessione seria su strumenti di tutela, politiche di riconversione professionale e nuove garanzie per i lavoratori coinvolti dalla transizione digitale.

Perché il progresso, per essere tale, deve essere anche giusto.

“Il lavoro cambia, ma la dignità della persona non è mai negoziabile.”

Avv. Lelio Mancino

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