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Licenziato per l’IA: lavoro e diritti davanti all’algoritmo
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Quando l’intelligenza artificiale sostituisce una mansione: licenziamento per giustificato motivo, ruolo del giudice e tutele ancora aperte per i lavoratori
L’innovazione tecnologica ha sempre accompagnato l’evoluzione del lavoro. Ma oggi, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il cambiamento è più rapido, più profondo e, per molti lavoratori, più traumatico.
È il caso di un assistito che si è visto recapitare una comunicazione di licenziamento per soppressione della posizione lavorativa: la sua mansione, secondo l’azienda, sarebbe stata integralmente sostituita da sistemi di intelligenza artificiale. Una motivazione che, seppur formalmente riconducibile al cosiddetto giustificato motivo oggettivo, solleva interrogativi giuridici e sociali di grande rilievo.
Il quadro normativo: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro può procedere al licenziamento quando sussistono ragioni inerenti all’organizzazione del lavoro o al funzionamento dell’impresa (art. 3, L. n. 604/1966).
La soppressione del posto di lavoro rientra tra queste ipotesi, ma non basta una generica riorganizzazione: la giurisprudenza è chiara nel richiedere:
- la effettività della riorganizzazione aziendale;
- il nesso causale tra riorganizzazione e licenziamento;
- l’assenza di posizioni alternative in cui ricollocare il lavoratore (obbligo di repêchage).
IA e licenziamento: una nuova frontiera del contenzioso
L’introduzione dell’intelligenza artificiale come causa di soppressione del posto di lavoro rappresenta una frontiera ancora in evoluzione. Non è sufficiente che l’azienda dichiari di aver adottato sistemi automatizzati: occorre verificare nel concreto se:
- l’IA sostituisca realmente e integralmente la funzione svolta dal lavoratore;
- vi sia stata una valutazione seria e preventiva di ricollocazione interna;
- l’innovazione non sia utilizzata come strumento pretestuoso per ridurre il personale.
In altre parole, l’innovazione non può diventare un alibi.
Il ruolo del giudice: bilanciare progresso e diritti
Il giudice del lavoro è chiamato oggi a svolgere un delicato compito: bilanciare la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) con la tutela del lavoro (art. 4 e 35 Cost.).
Se da un lato è legittimo che l’impresa si evolva e utilizzi nuove tecnologie, dall’altro non può essere sacrificata la dignità del lavoratore senza il rispetto rigoroso delle garanzie previste dall’ordinamento.
Profili di illegittimità: quando il licenziamento può essere impugnato
Nel caso concreto, saranno oggetto di verifica:
- la reale introduzione dell’IA e il suo impatto organizzativo;
- l’eventuale permanenza di attività analoghe o complementari affidabili al lavoratore;
il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage;
possibili profili discriminatori o elusivi.
Qualora emerga che il licenziamento non è sorretto da una reale esigenza organizzativa, lo stesso potrà essere dichiarato illegittimo con le conseguenze previste dalla legge (reintegrazione o indennizzo, a seconda del regime applicabile).
Una questione che riguarda tutti
Il caso non è isolato. Sempre più frequentemente, l’intelligenza artificiale entra nei processi produttivi, ridefinendo ruoli e competenze.
Ma il diritto non può limitarsi a inseguire la tecnologia: deve governarla.
Serve una riflessione seria su strumenti di tutela, politiche di riconversione professionale e nuove garanzie per i lavoratori coinvolti dalla transizione digitale.
Perché il progresso, per essere tale, deve essere anche giusto.
“Il lavoro cambia, ma la dignità della persona non è mai negoziabile.”
Avv. Lelio Mancino

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