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Previdenza, svolta per i professionisti: via libera alla ricongiunzione tra gestione INPS e casse professionali 

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Via libera alla ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali: nuove opportunità (e costi da valutare) per i liberi professionisti

Con la Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto di previdenza introduce una novità di grande rilievo per migliaia di liberi professionisti: è ora possibile la ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata INPS e le Casse professionali private (avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti e altri ordini).

La circolare recepisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ponendo fine a una lunga fase di incertezza e superando le precedenti restrizioni amministrative.

Fino a oggi la Gestione Separata era considerata, di fatto, “isolata” rispetto agli altri regimi previdenziali. Ora, invece, viene riconosciuta la possibilità di:

ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata verso la propria Cassa professionale;

trasferire contributi dalla Cassa professionale alla Gestione Separata, nel rispetto delle regole previste dalla legge.

L’obiettivo dichiarato dall’INPS è garantire parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa, soprattutto per quei professionisti che nel tempo hanno svolto attività miste o discontinue

Il cambio di rotta affonda le radici nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del professionista a ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata presso la propria Cassa di appartenenza, sulla base della legge n. 45/1990.

Negli anni successivi, numerose pronunce di merito hanno confermato questo principio, spingendo l’INPS ad adeguare finalmente la propria prassi.

Limiti da conoscere

La ricongiunzione non è sempre possibile. Restano esclusi:

i periodi contributivi già utilizzati per una pensione;

i periodi precedenti al 1° aprile 1996, data di avvio effettivo della Gestione Separata.

Inoltre, la ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi disponibili: non è ammessa una scelta selettiva.

Uno degli aspetti più delicati è il costo dell’operazione. La circolare chiarisce che:

l’onere è calcolato con il sistema contributivo, non con la riserva matematica;

si applica l’aliquota IVS vigente nella Gestione Separata (pari al 33% nel 2025);

il calcolo avviene sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di legge. Dall’importo finale vengono sottratti i contributi trasferiti dalla gestione di provenienza.

I periodi ricongiunti:

  • contano sia per il diritto alla pensione sia per il suo importo;
  • mantengono la loro collocazione temporale originaria;
  • concorrono al montante contributivo, che viene rivalutato solo a partire dalla data della domanda.
  • La pensione, in ogni caso, non può decorrere prima del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Le nuove disposizioni si applicano non solo alle nuove domande, ma anche a quelle già presentate e non ancora definite, così come ai ricorsi pendenti.

La Circolare INPS n. 15/2026 rappresenta un passaggio importante verso una previdenza più aderente alla realtà dei professionisti italiani, spesso caratterizzata da carriere frammentate e da più iscrizioni previdenziali.

Resta fondamentale, tuttavia, valutare attentamente la convenienza economica della ricongiunzione, anche con l’assistenza di un professionista esperto.

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

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