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Politica

Tar Salerno: esclusa la lista “Roberto Fico Presidente” dalla circoscrizione di Avellino

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Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno rigetta il ricorso: troppe firme a sostegno della lista. Superato il limite imposto dalla legge regionale

La decisione del Tar Campania, sezione di Salerno

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione di Salerno ha pubblicato oggi, 31 ottobre 2025, la sentenza con cui ha escluso la lista “Roberto Fico Presidente” dalla circoscrizione di Avellino, rigettando il ricorso presentato da Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi.

I tre ricorrenti avevano impugnato il provvedimento di ricusazione della lista, emanato lo scorso 25 ottobre 2025 dall’Ufficio elettorale circoscrizionale di Avellino, che aveva dichiarato non valida la lista per eccesso di sottoscrizioni.

Il motivo dell’esclusione: superato il limite massimo di firme

Secondo quanto stabilito dal Tar Salerno, la lista è stata esclusa perché presentava 270 firme di sottoscrittori, oltre il limite massimo di 230 previsto dalla legge elettorale della Regione Campania (legge n. 4 del 27 marzo 2009).

La norma fissa un numero minimo e massimo di firme per ciascuna lista provinciale, in base alla popolazione della circoscrizione. Nel caso di Avellino, con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti, il tetto massimo è di 230 sottoscrizioni.

Il collegio ha ritenuto infondato il ricorso, precisando che il superamento del numero massimo di firme comporta automaticamente la non validità della lista.

Il ricorso e le motivazioni del rigetto

I ricorrenti avevano sostenuto che alcune delle firme raccolte – 42, secondo quanto riportato – non fossero valide e quindi non dovessero essere conteggiate. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ritenuto irrilevante tale argomentazione, chiarendo che il controllo sulla validità delle sottoscrizioni spetta all’ufficio elettorale solo dopo la presentazione della lista.

Il Tar ha inoltre respinto la tesi secondo cui la confusione dovuta al terremoto verificatosi ad Avellino il 24 ottobre avrebbe compromesso la correttezza delle operazioni, sottolineando che il conteggio delle firme è avvenuto in modo regolare e documentato.

Il principio di autoresponsabilità dei delegati

La sentenza richiama anche il principio di autoresponsabilità: i delegati alla presentazione delle liste devono agire con diligenza, verificando in anticipo la conformità dei documenti e il rispetto dei limiti di legge.

In presenza di una norma chiara, come quella che impone un massimo di 230 firme, il superamento di tale soglia è sufficiente a determinare la decadenza della lista senza margine di discrezionalità da parte dell’ufficio elettorale.

Sentenza definitiva e spese compensate

Il Tar Salerno ha quindi rigettato il ricorso, dichiarando l’atto di esclusione legittimo e fondato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, considerata la particolare natura della controversia elettorale.

La sentenza conferma l’esclusione definitiva della lista “Roberto Fico Presidente” dalla competizione elettorale nella circoscrizione di Avellino.

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