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La tutela dell’ambiente come principio fondamentale

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L’ 8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge tesa a modificare gli articoli n°9 e n°41 della Carta costituzionale.

Il testo è passato con la maggioranza dei due terzi dei componenti (468 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti).

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Con la variazione dell’art. 9 la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali diventano principi fondamentali della Repubblica. In tale ambito, si fa anche riferimento per la prima volta nel testo costituzionale all’interesse delle future generazioni.

Inoltre, è stato inserito un principio di tutela degli animali, tramite la previsione di una riserva di legge statale che la disciplini.

Dall’altra parte la modifica dell’art. 41 decreta che lo svolgimento dell’iniziativa economica privata non può svolgersi  in modo da recare danno alla salute o all’ambiente. Il comma III dell’art. 41 riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, che sia pubblica o privata, per fini sociali ed ambientali.

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Si tratta di una vittoria non di poco conto. Significativo che quanto accaduto coincida con il trentennale dell’entrata in vigore della legge sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina dell’attività venatoria. 

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». 

Articolo 41: « L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

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