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Covid-19, costi della sicurezza: nuovo aggiornamento

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cantiere edile sicurezza sul lavoro
Foto di LEEROY Agency da Pixabay

Un nuovo aggiornamento sui costi per la sicurezza da tenere presente dopo il la pandemia da Covid-19

Dopo l’articolo sulla sicurezza e i costi dovuti al Covid-19 necessitiamo ora di un nuovo aggiornamento. Le misure previste relative al contagio del virus SARS-CoV-2, comportano infatti, “in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del crono-programma dei lavori per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque tenendo conto dell’evolversi della situazione emergenziale. Occorre considerare i maggiori costi a carico delle imprese dovuti all’apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l’altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione. Alcune Regioni, come la Toscana hanno emanato delibere della Giunta Regionale, di alcune riportiamo parti di testo, che con riferimento alle norme Nazionali e varie regolamentazioni, con riferimento ai cantieri Pubblici.

Documenti di gara ed emergenza Covid-19

Al fine di aggiornare i documenti di gara e/o progettuali all’emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, ogni regione ha approvato un elenco delle misure anti covid-19 ed una guida all’utilizzo delle stesse. In particolare per la determinazione dell’importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali e da incrementare con la percentuale del 10% dell’utile, necessarie per far fronte alla crisi emergenziale a e fino al termine della crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica dando mandato “all’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici:

  • a. di provvedere alla manutenzione, all’implementazione e alla modifica dell’elenco delle misure anti covid-19 e della ‘guida per l’utilizzo dell’elenco delle misure anti covid-19’ al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione, alla normativa tecnica in materia e all’evolversi della situazione epidemiologica;
  • b. di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del l’elenco delle misure anti covid-19 e della guida per l’utilizzo dello stesso”.

In particolare che per i cantieri che dovranno riprendere l’attività, “vi è l’obbligo del datore di lavoro di provvedere, con le rappresentanze sindacali, all’adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020 e alla definizione del comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del paragrafo 10 dell’ Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali”. Inoltre il Protocollo “dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che lo trasmetterà al CSE e al DL, anche ai fini dell’integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”.

Il CSE e il PSC

Il CSE “provvederà ad adeguare il PSC che, dopo gli opportuni adempimenti amministrativi, trasmetterà al datore di lavoro per il conseguentemente adeguamento del POS. Il CSE, in attuazione dei propri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008, integra il PSC così come definito all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali e organizzative conformi al Protocollo di cui all’Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020”.

Datore di Lavoro e POS

Inoltre il datore di lavoro “redige il POS in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell’Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020, ed ai contenuti del PSC. Successivamente all’approvazione dei POS, il datore di lavoro provvederà ad avviare l’attività informativa nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere”.

Si indica poi che in relazione all’attuazione del punto 9 dell’Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020, “ il medico competente (MC) collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il CSE ove nominato nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie”.

Il ruolo del Medico Competente

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo, potrà poi “suggerire l’adozione di ulteriori provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (a riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n.14915/2020)”.
Si segnala inoltre “che, anche laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell’allegato xv punto 4.1.2 a cura del responsabile dei lavori” (D.Lgs. 81/2008).

In generale “potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti ‘connessi’, ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure ‘antiCOVID-19’) dell’ambiente lavorativo ‘cantiere’, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici…), sia dei visitatori, sia dei fornitori”.

Le maggiori quote economiche “potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

  • a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta.
  • b) Oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS)”.

Seguirà ulteriore aggiornamento. Per qualsiasi chiarimento, potete contattarci menzionando l’articolo di interesse alla mail: etconsulting2003@gmail.com

Dott.G. Esposito
Eng.&Safety Manager

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