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Accise sugli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW
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6 anni fail

Coloro che hanno impianto superiore a 20 kW dovranno pagare una tassa di produzione
Riportiamo nota della Circolare del 31 gennaio c.a., dell’ Agenzia Dogane e Monopoli in merito al quesito di chiarimento ai rilievi fiscali con inverter e sistemi di accumulo per l’applicazione dell’Accise sull’Energia Elettrica, riportiamo testo per opportuna e completa informazione.
Il quesito era: ” L‘art. 52, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del medesimo Testo Unico, sia che utilizzino l’energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete. Il suddetto Testo Unico non definisce però a quale “potenza” dell’impianto occorre fare riferimento. Ciò costituisce fonte di continui dubbi interpretativi per gli operatori del settore posto che un impianto fotovoltaico è caratterizzato da differenti potenze (potenza nominale, potenza dei moduli in condizioni di prova standard, potenza dell’inverter, potenza del sistema di accumulo, potenza in immissione).
Si chiede pertanto se, ai fini dell’applicazione dell’art. 52, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle accise (DLgs 504/95), anche per garantire la necessaria uniformità di comportamento dei diversi uffici periferici di codesto Ente, per “potenza” si debba intendere la “potenza nominale” dell’impianto così come definita dalla norma tecnica CEI 0‐21 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica), la cui applicazione è obbligatoria ai sensi delle delibere dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). “
“OGGETTO: Accisa sull’Energia elettrica – Sistemi di accumulo su impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica
Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento in merito ai rilievi fiscali derivanti dalla presenza degli inverter e dalla presenza dei sistemi di accumulo di energia elettrica installati negli impianti di produzione da fonte rinnovabile fotovoltaica, ai sensi della norma tecnica CEI 0-21 (ultima versione disponibile: 2019-04).
L’inverter è un’apparecchiatura tipicamente statica che è impiegata per la conversione della corrente continua in corrente alternata. Il sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per operare in maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete stessa.
L’art. 54, comma 1 del T.U. Accise fa ricomprendere nel perimetro dell’Officina elettrica il “complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica…”, ma al riguardo si sottolinea come ogni comma dell’art 52 del T.U. Accise consideri come potenza “fiscalmente rilevante” quella squisitamente correlata agli apparati di produzione.
Pertanto l’eventuale presenza di un sistema di accumulo in un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non impatta in alcuna maniera sul calcolo della potenza ai sensi dell’art.52, comma 2, lettera a) del T.U. Accise.
La potenza erogabile dai medesimi impianti è invece limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora essa sia minore della somma delle potenze dei singoli moduli fotovoltaici, quindi sempre la potenza ai sensi dell’art. 52, comma 2, lettera a) del T.U. Accise risulterà essere:
??rt.52 = ?in ( ??oduli FV + ??nverter)
L’Agenzia identifica tre esempi di inserzione degli accumuli e dei flussi di energia, nel
1° Misura dei flussi di energia con accumulo posizionato nella parte d’impianto in corrente continua
2° Misura dei flussi di energia con accumulo posizionato nella parte d’impianto in corrente alternata a valle del contatore dell’energia generata
3° Misura dei flussi di energia con accumulo posizionato nella parte d’impianto in corrente alternata a monte del contatore dell’energia generata (Nota: inserimento del contatore M3 non è di competenza di ADM ma solo per scelta impiantistica dell’esercente)
Come si può constatare, in ogni configurazione è fatta salva la correttezza della corresponsione del tributo, qualora dovuto, sull’energia elettrica eventualmente assorbita dalla rete per l’alimentazione del sistema di accumulo, a cura dei soggetti obbligati fornitori della stessa. “
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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