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Consiglio di Stato: demolizioni obbligatorie e sempre eseguibili contro abusi edilizi

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La sentenza n. 9175/2025 ribadisce i principi sulla repressione dell’abusivismo edilizio

Il Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) non contiene una disciplina dettagliata su tutti gli aspetti legati all’esecuzione dell’ordine di demolizione. Questo “vuoto normativo”, tuttavia, è stato colmato negli anni dalla giurisprudenza amministrativa, che ha definito principi e limiti entro cui amministrazioni comunali e cittadini devono muoversi.

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Con la sentenza n. 9175 del 24 novembre 2025, il Consiglio di Stato torna sul tema, ribadendo due principi fondamentali e ormai consolidati, troppo spesso ignorati nella prassi amministrativa.

L’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato

Il primo principio riaffermato dal Consiglio di Stato è la natura vincolata dell’ordine di demolizione in caso di accertato abuso edilizio.

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Quando viene riscontrata la realizzazione di opere in totale assenza di titolo abilitativo o in difformità essenziale, il Comune non ha alcun margine di discrezionalità:

deve emettere l’ordinanza di demolizione, senza necessità di ulteriori valutazioni comparative o ponderazione di interessi.

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Questo accade perché la repressione dell’abuso edilizio è considerata un’attività necessaria per il ripristino della legalità urbanistica e paesaggistica, rientrando tra i compiti pubblici di tutela del territorio.

Il provvedimento è quindi:

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  • obbligatorio, una volta accertata l’illegittimità dell’opera;
  • non richiede motivazioni ulteriori oltre al riferimento all’abuso;
  • non può essere sostituito da soluzioni alternative se non nei casi tassativamente previsti (accertamento di conformità, art. 36 e 36-bis TUE).

L’ordine di demolizione è sempre eseguibile, anche a distanza di anni

La sentenza ribadisce un altro punto essenziale: l’ordine di demolizione non perde efficacia col passare del tempo.

Non è soggetto a:

  • prescrizione,
  • decadenza,
  • perenzione.

L’interesse pubblico alla tutela del territorio è considerato permanente, quindi il Comune può (e deve) procedere all’esecuzione anche molti anni dopo l’emissione dell’ordinanza.

Il Consiglio di Stato chiarisce che:

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  • l’inerzia dell’amministrazione non legittima il privato a conservare l’opera abusiva;
  • non sussiste alcun “affidamento” tutelabile da parte del proprietario sul mantenimento dell’immobile;
  • l’esecuzione tardiva non richiede una nuova istruttoria né una nuova motivazione.

In altre parole, materialmente o economicamente gravoso che sia, l’abuso deve essere eliminato, a meno che non intervenga una sanatoria legittima.

La pronuncia n. 9175/2025 si inserisce nel vasto filone giurisprudenziale che supplisce alle lacune normative del d.P.R. 380/2001, fornendo agli enti locali criteri operativi uniformi.

In mancanza di una regolamentazione dettagliata sull’esecuzione delle demolizioni, è la giurisprudenza amministrativa che:

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  • definisce la natura vincolata degli atti repressivi;
  • stabilisce che non esistono “condoni taciti” derivanti dal tempo;
  • individua obblighi, tempistiche e modalità operative per Comuni e organi di controllo.

Questo corpus di principi sta diventando, di fatto, un complemento interpretativo indispensabile alla normativa edilizia.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9175/2025 offre un ulteriore chiarimento su due punti centrali nel contrasto all’abusivismo edilizio:

  • L’ordine di demolizione è obbligatorio e vincolato.
  • L’ordine è sempre eseguibile, anche a distanza di molti anni.

Un richiamo forte alla tutela del territorio e alla necessità di mantenere alta l’attenzione contro gli abusi, in un Paese in cui l’edilizia irregolare rappresenta ancora un problema molto diffuso.

Avv. Lelio Mancino

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