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TAR Campania annulla demolizione a Qualiano
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Il TAR Campania annulla l’ordinanza di demolizione del Comune di Qualiano prevista per l’immobile dell’ex Sindaco De Luca.
NAPOLI – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania torna a pronunciarsi in materia edilizia e lo fa con una sentenza destinata a incidere sulla prassi degli enti locali: con la decisione n. 3762 del 15 giugno 2026, la Seconda Sezione ha annullato un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Qualiano, ritenuta priva dei necessari presupposti giuridici e istruttori.
Al centro della vicenda un immobile di proprietà dell’ex sindadco di Qualiano, Ludovico De Luca in via Falcone, dato in locazione e destinato a sede di impresa funebre e sala del commiato, oggetto di un provvedimento repressivo basato sull’asserita assenza di titoli edilizi efficaci. Una tesi che il TAR ha però smentito, accogliendo il ricorso del proprietario e censurando l’operato dell’amministrazione comunale.
Il nodo del sequestro annullato
Uno dei punti chiave della decisione riguarda il rapporto tra procedimento penale e provvedimento amministrativo. L’ordinanza di demolizione era stata infatti fondata sulle risultanze di un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli Nord.
Tuttavia, quel sequestro era stato successivamente annullato dal Tribunale del Riesame, che aveva escluso la sussistenza dell’abuso edilizio e delle ipotesi di falso. Nonostante ciò, il Comune non aveva proceduto a un riesame del provvedimento repressivo, come invece richiesto dal TAR già in fase cautelare.
Per i giudici amministrativi, si tratta di un passaggio decisivo: venuto meno il presupposto principale, l’ordinanza di demolizione è rimasta priva di fondamento.
Titoli edilizi validi: la posizione del TAR
Nel merito, la sentenza chiarisce un principio consolidato ma spesso disatteso: il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione non incide sulla validità del titolo edilizio. Si tratta, secondo i giudici, di un profilo meramente patrimoniale che può comportare sanzioni economiche, ma non la decadenza automatica del permesso a costruire o della SCIA.
Il TAR ha inoltre evidenziato come:
- i contributi di costruzione risultavano in realtà integralmente versati;
- la sospensione di una SCIA decade automaticamente se non seguita da provvedimenti definitivi entro 45 giorni;
- i titoli edilizi richiamati erano da ritenersi efficaci, anche alla luce delle valutazioni del giudice penale.
Di conseguenza, è stata esclusa la totale assenza di titoli, presupposto indispensabile per applicare la sanzione demolitoria prevista dall’articolo 31 del Testo Unico Edilizia.
Difetto di istruttoria e motivazione
Altro profilo censurato riguarda la carenza di istruttoria. Il Comune, secondo il TAR, si sarebbe limitato a recepire in modo acritico le relazioni tecniche già poste a base del sequestro penale, senza svolgere una verifica autonoma e aggiornata.
Non solo. L’ordinanza di demolizione non individuava in modo puntuale le opere da rimuovere, rinviando genericamente a documenti tecnici, con una violazione delle garanzie minime di chiarezza e precisione richieste dalla normativa.
Autotutela fuori tempo massimo
La sentenza affronta anche il tema dell’autotutela amministrativa. Il Comune aveva di fatto considerato inefficaci titoli edilizi risalenti a molti anni prima, senza rispettare i limiti temporali e le garanzie procedimentali previsti dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990.
Secondo il TAR, l’amministrazione:
- ha agito oltre il termine ragionevole per l’esercizio del potere di autotutela;
- non ha motivato sull’interesse pubblico concreto e attuale;
- ha omesso il contraddittorio con il privato.
Un insieme di violazioni che ha contribuito all’accoglimento del ricorso.
La decisione finale
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tribunale amministrativo ha annullato integralmente l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, condannando il Comune di Qualiano al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 3.000 euro oltre accessori.
Impatti e rilievo della sentenza
La pronuncia offre indicazioni importanti per le amministrazioni locali e per gli operatori del settore edilizio. In particolare, ribadisce tre principi fondamentali:
- la necessità di un’istruttoria autonoma e aggiornata;
- il rispetto dei limiti dell’autotutela amministrativa;
- l’irrilevanza, ai fini della validità del titolo, del mancato pagamento degli oneri.
Un richiamo alla correttezza dell’azione amministrativa che potrebbe avere effetti anche in casi analoghi sul territorio campano.
L’ex sindaco di Qualiano, oggi impreditore di successo, Ludovico De Luca in un post su Facebook ha scritto: “Mettiamo definitivamente la parola fine ad una questione che ciclicamente ritorna in auge. Nessuna provocazione, nessuna accusa, nessun risentimento (anche se ci sono almeno 20.000 motivi per averli). Il fabbricato più famoso di Italia, quello che ha avuto più ricorsi di Punta Perotti a Bari, quello per il quale qualche mese fa sono diventato famoso alla pari del bandito Giuliano, è legittimo! A mettere la parola fine ‘definitivamente definitiva’ è il TAR di Napoli che ha condannato ancora una volta il comune di Qualiano al pagamento delle spese processuali. Adesso però vi prego: ‘faciteme sta quieto'”.
Approfondimento
L’articolo si basa sulla sentenza del Tar Campania. Per coloro che volessero approfondire lasciamo in allegato il documento.

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