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Mandatario elettorale e fatture non pagate: cosa succede dopo la campagna elettorale?
Pubblicato
8 mesi fail

Mandatario elettorale e fatture insolute: cosa dice la legge e chi paga davvero
La figura del mandatario elettorale è disciplinata dalla Legge 10 dicembre 1993, n. 515, che regola le campagne elettorali e la rendicontazione delle spese. Il mandatario è il soggetto incaricato di raccogliere fondi, gestire le uscite e presentare il rendiconto finale.
Ma cosa accade se, terminata la campagna, alcune fatture non vengono saldate e il mandatario deposita comunque la relazione finale?
I riferimenti normativi
Art. 7 L. 515/1993 → obbligo per ogni candidato di nominare un mandatario, unico soggetto legittimato a raccogliere fondi e spendere denaro per la campagna.
Art. 12 L. 515/1993 → obbligo di deposito del rendiconto delle spese entro tre mesi dal voto.
D.L. 149/2013, conv. in L. 13/2014 → rafforza trasparenza e controlli sui rendiconti.
L. 96/2012 → disciplina tracciabilità dei contributi e dei rimborsi.
Le fatture non saldate: natura del debito
Il deposito del rendiconto non cancella i debiti: le fatture insolute restano crediti di natura civilistica, azionabili dai fornitori con le ordinarie procedure di recupero (es. decreto ingiuntivo).
La giurisprudenza ha stabilito che:
- il candidato resta il beneficiario della campagna, dunque può essere ritenuto responsabile del pagamento;
- il mandatario è responsabile solo nei limiti della sua gestione, quando agisce in modo autonomo o eccede i poteri;
- il partito non risponde automaticamente, salvo un impegno contrattuale diretto.
La giurisprudenza in materia
La Cassazione ha più volte affrontato la questione:
- Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2007, n. 9003: il mandatario elettorale non è personalmente obbligato verso i terzi per i debiti contratti nell’interesse del candidato, salvo che abbia agito in proprio.
- Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2015, n. 21894: il candidato è il soggetto che trae vantaggio dalla campagna e, pertanto, resta obbligato in via principale verso i fornitori.
- Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 7684: il partito politico non è automaticamente responsabile dei debiti contratti dal candidato, salvo assunzione espressa dell’obbligazione.
Le sanzioni collegate
Oltre al rischio di contenziosi civili con i fornitori, una gestione non corretta del mandatario può portare a:
- sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione del rendiconto;
- decadenza dalla carica o ineleggibilità in caso di violazioni gravi della normativa sul finanziamento;
- sanzioni pecuniarie per superamento dei limiti di spesa o utilizzo di fondi non tracciati.
Il tema è particolarmente attuale: a breve diversi territori italiani saranno chiamati al voto per le elezioni regionali e migliaia di candidati dovranno nominare un mandatario e gestire con attenzione le spese di campagna.
Una sottovalutazione di questi obblighi può non solo generare contenziosi con i fornitori, ma anche mettere a rischio la stessa candidatura, a causa delle sanzioni previste dalla legge.
Il sistema normativo e giurisprudenziale è chiaro: il rendiconto elettorale è un adempimento formale, ma non estingue i debiti verso i fornitori.
Il candidato resta il soggetto responsabile, mentre il mandatario risponde solo se ha ecceduto i limiti del mandato.
Con le imminenti campagne elettorali regionali, è fondamentale che candidati e mandatari agiscano con massima trasparenza e precisione, non solo per evitare sanzioni, ma anche per salvaguardare la propria credibilità politica e il rapporto di fiducia con i cittadini.
Avv. Lelio Mancino

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