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Pensione di invalidità e pensione ordinaria di invalidità: facciamo chiarezza

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Pensione di invalidità e pensioni ordinaria di invalidità, l’avv Lelio Mancino spiega le differenze

Quando si parla di invalidità, spesso si crea confusione tra due istituti giuridici distinti: la pensione di invalidità civile e la pensione ordinaria di invalidità INPS. Sono prestazioni profondamente diverse, per finalità, requisiti e modalità di erogazione.

La pensione di invalidità civile

La pensione di invalidità civile è una prestazione assistenziale.

Viene riconosciuta alle persone che, a seguito di una patologia fisica o psichica, abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.

Non è necessario aver versato contributi. Conta esclusivamente l’accertamento sanitario.

È soggetta a limiti di reddito personali stabiliti annualmente dalla legge.

Può essere richiesta dai 18 ai 67 anni; al compimento dei 67 anni si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

La sua natura è dunque legata alla tutela della persona invalida in quanto cittadino, non in quanto lavoratore.

Esempio pratico

Maria, 45 anni, non ha mai lavorato e non ha versato contributi. A causa di una grave malattia, le viene riconosciuta un’invalidità civile del 75%. Pur non avendo contributi, può accedere alla pensione di invalidità civile, a condizione che i suoi redditi non superino i limiti previsti dalla legge.

La pensione ordinaria di invalidità (POI)

La pensione ordinaria di invalidità, disciplinata dalla legge n. 222/1984, è invece una prestazione previdenziale, quindi legata alla contribuzione versata.

Richiede che la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo.

Occorre aver maturato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda.

È concessa per 3 anni, rinnovabile due volte. Dopo il terzo rinnovo diventa definitiva.

Può coesistere con un’attività lavorativa, ma l’INPS verifica periodicamente i requisiti sanitari.

Qui il diritto nasce non da una condizione di bisogno economico, ma dal rapporto assicurativo con l’INPS.

Esempio pratico

Giovanni, 52 anni, ha lavorato per oltre 20 anni come operaio e ha versato regolarmente i contributi. A seguito di un grave problema cardiaco, la sua capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. Può chiedere la pensione ordinaria di invalidità all’INPS, grazie alla sua storia contributiva, anche se i suoi redditi personali superano le soglie previste per l’invalidità civile.

Le differenze principali

La pensione di invalidità civile è assistenziale, richiede solo il requisito sanitario e il rispetto di una soglia reddituale.

La pensione ordinaria di invalidità è previdenziale, necessita di contributi e ha carattere temporaneo prima di diventare definitiva.

La distinzione è fondamentale: chi presenta domanda all’INPS deve sapere se la propria condizione rientra nell’una o nell’altra fattispecie. Un errore può tradursi in un rigetto e in una perdita di tempo prezioso.

L’invito, quindi, è a informarsi bene, farsi assistere da professionisti e non sottovalutare l’importanza di questi strumenti che rappresentano una forma concreta di tutela in situazioni di fragilità.

Avv. Lelio Mancino

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