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Puc di Qualiano e distanza dal Cimitero: Ecco perché potrebbe essere un problema
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3 anni fail

Puc di Qualiano e distanza dal Cimitero: Un atto di consiglio comunale, da quanto abbiamo letto, non può ripristinare il vincolo dei 50 metri
Puc di Qualiano e distanza dal cimitero: forse le preoccupazioni potrebbero essere fondate. Il Consiglio comunale di Qualiano, il dieci ottobre scorso, ha approvato il PUC, uno strumento che mancava da sessantacinque anni.
Dopo diversi tentativi miseramente falliti negli, finalmente la città può avvalersi di uno strumento di pianificazione del territorio.
Anche in questo caso però i tecnici della Città Metropolitana di Napoli hanno sollevato otto criticità che i tecnici incaricati hanno tentato di risolvere, riuscendoci in parte.
Come dichiarato anche in Consiglio dal Sindaco De Leonardis e dal Consigliere di maggioranza Domenico Marrazzo il PUC “non è perfetto, ma perfettibile”. “Perfettibile” a patto però che si abbia la volontà e la possibilità di farlo senza andare contro la legge.
Particolare scalpore ha destato in città la vicenda legata al vincolo cimiteriale dell’articolo 338 del Regio Decreto numero 1265/1934. Tale articolo impone il vincolo cimiteriale a 200 metri dal centro abitato. Impedisce così la costruzione di edifici ad una distanza inferiore ai 200 metri dal camposanto.
Tale vincolo a Qualiano sembrerebbe rispettato. Tant’è che in consiglio comunale, il dieci ottobre scorso, alcuni cittadini – evidentemente preoccupati – hanno più volte interrotto con le loro rimostranze lo svolgimento della seduta.
Più volte, infatti, il Presidente del Consiglio Comunale li ha invitati al silenzio perché non ammesso l’intervento dei cittadini durante la riunione dell’Assemblea cittadina.
Dopo gli interventi dei Consiglieri di Minoranza Castaldo e Porcelli, che hanno individuato nella questione dei limiti di rispetto del vincolo del cimitero. I consiglieri sollevavano la fattispecie come importante criticità. Il PUC approvato ha introdotto, giustamente in linea con la legge, la distanza di rispetto dei 200 metri.
La preoccupazione era relativa a tutti quegli edifici ai quali erano stati erogati permessi a costruire in sanatoria che il comune non avrebbe dovuto rilasciare perché in confitto con il Regio decreto 1265/1934 che, per quanto vecchio, è legge dello Stato quindi vigente. Tali strutture sarebbero ad una distanza inferiore dal perimetro del cimitero
In consiglio comunale questa fattispecie la ha affrontata semplicisticamente anche dall’Assessore Onofaro, già Sindaco di Qualiano dal 2008 al 2013 e attualmente titolare, tra le altre, della delega ai Lavori Pubblici.
Onofaro spiegava che sarebbe stato possibile rimediare imponendo con delibera di Consiglio comunale la distanza di rispetto di cinquanta metri dal cimitero. Ma è davvero così?
Si, lo è ma solo in parte. Il Consiglio comunale può derogare ma solo per parchi pubblici e privati, parcheggi pubblici e privati, chioschi e strutture con carattere di non permanenza (non ancorati al suolo) e cose simili e solo in stretta relazione con le funzioni cimiteriali e che non abbiano in alcun carattere di permanenza. Che adempiano alla loro funzione solo per un tempo prestabilito e poi rimossi.
Per farla più semplice, anche un camper o una roulotte che, sebbene removibili, siano entro i limiti lì per un tempo indefinito potrebbero avere un carattere di permanenza.
Il comune non può assolutamente derogare costruzioni private che non siano correlate al cimitero. Possono essere costruiti ad esempio parchi e parcheggi pubblici e privati e servizi che siano correlati al cimitero. Insomma strutture di pubblica utilità ed impianti tecnologici.
Al fine di fornire una corretta informazione abbiamo cercato qualche precedente. Tra i tanti due hanno colpito l’attenzione. Si tratta di una sentenza della seconda sezione del Tar Lombardia di aprile 2022 e una sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato.
Tar Lombardia
La sentenza della seconda sezione del Tar Lombardia emessa il giorno 6 aprile 2022 riguarda un ricorrente che impugnava un’ordinanza di demolizione delle strutture della sua azienda di produzione e confezionamento di fiori. Tale attività ricadeva dentro i 200 metri dal cimitero.
In questo caso il terreno privato ricadeva nel vincolo cimiteriale e le costruzioni erano senza titolo edilizio. Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso.
Nella sentenza sono riportate tutte le fattispecie consentite dalla legge a cui i comuni devono rifarsi. In questo caso il comune avrebbe potuto acquisire gratuitamente le strutture a patrimonio comunale.
Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, emessa il 30 agosto 2023, riguarda invece un permesso di costruire in sanatoria negato dal comune di Pompei per un edificio posizionato sul limite di 200 metri dal cimitero.
In questo caso i titolari avevano impugnato il diniego davanti al Tar che aveva respinto il ricorso. I ricorrenti, però, si erano appellati al Consiglio di Stato adducendo che il vincolo cimiteriale era stato ridotto da una sopravvenuta legge a 100 metri.
Il Comune di Pompei aveva addotto quale motivazione del diniego del permesso a sanatoria a costruire proprio il dettato dell’articolo 338 del Regio Decreto numero 1265/1934 che da solo già bastava a giustificarlo. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune.
La questione qualianese esulerebbe, tuttavia, da queste due fattispecie. Sembrerebbe che nel caso qualianese, il comune abbia ridotto il vincolo inderogabile a 50 metri e avrebbe elargito concessioni in sanatoria, che evidentemente non avrebbe dovuto rilasciare.
Se si presentasse tale fattispecie, con il PUC approvato con il giusto vincolo a 200 metri, qual sarebbe la soluzione per i cittadini di Qualiano?
Da quanto abbiano letto e che forniamo in allegato, sembra non sia in alcun modo possibile intervenire con una Delibera di Consiglio comunale. Notoriamente un atto del Comune non può derogare la legge dello Stato se non nei limiti imposti dalla stessa legge.
Non siamo esperti questo ma crediamo che i cittadini di Qualiano qualora si trovino nella circostanza, dovrebbero chiedere in maniera seria spiegazioni e approfondire ogni aspetto per non incorrere in spiacevoli sorprese. Magari facendosi affiancare e consigliare da legali esperti. Nel frattempo, invitiamo a leggere attentamente queste due sentenze. Ad ogni modo fino a prova contraria crediamo nella liceità degli atti comune.
Sentenza della seconda sezione del Tar Lombardia
Lasciamo di seguito la sentenza del Tar Lombardia emessa il 6 aprile del 2022.
Sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato
Lasciamo di seguito Sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato emessa il 30 agosto 2023

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