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Superbonus: Stop a cessione del Credito

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Superbonus: Stop a cessione del Credito

Superbonus, stop alla cessione del credito e sconto in fattura. Il testo pubblicato in gazzetta ufficiale impone nuove regole

Superbonus: stopo alla cessione del credito. Da oggi Sono in vigore da oggi le nuove regole sui bonus edilizi, con lo stop alla possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti fiscali.

In Gazzetta Ufficiale il decreto varato ieri dal consiglio dei ministri con le misure urgenti in materia di cessione dei crediti per quanto riguarda i bonus edilizi.

Il testo è composto da tre articoli nei quali sono riportate tutte le modifiche alla decreto rilancio 34/2020 po convertito nella legge numero 77 del 17 luglio 2020

Modifiche

A partire da oggi quindi tutte le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati dal decreto rilacio all’articolo 121 comma 2, poi convertita in legge 17 luglio 2020, numero 77. Niente più sconti in fattura e cessioni del credito per le nuove pratiche.

Sono previste alcune esclusioni per quelle precedenti l’entrata del decreto 16 febbraio 2023, numero 11.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 articolo 2 del 16 febbraio 2023, n. 11, appena pubblicato non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi contemplati nell’119 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), precedenti alla data del 17 febbraio 2023.

Essi riguardano gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini dove risulti presentata la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Ancora gli interventi effettuati dai condomini dove risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA. Infine per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

A tutto ciò va aggiunto che le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli che ricadono nell’articolo 119 del Decreto 34/2020 nei casi in cui essi ricadano prima del 17 febbraio 2023.

Si tratta infatti di quelle operazione in cui presentata la richiesta del titolo abilitativo, laddove necessario. Ancora gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, dove siano già iniziati i lavori. Infine laddove risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.

Il tutto nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

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