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Coronavirus e Sicurezza sui cantieri: Ecco la terza parte
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6 anni fail

La terza parte delle indicazioni su come limitare al massimo il contagio da Coronavirus e lavorare in sicurezza sui cantieri allra ripresa dei lavori
Coronavirus e sicurezza sui Cantieri. Continuiamo l’esposizione di protocolli ed indicazioni per ripresa lavori, specialmente nei Cantieri Edili temporanei o mobili.
Misure specifiche per prevenire contagio in caso di spostamento con mezzi aziendali
- Disponibilità per Autisti e personale che utilizza mezzi aziendali, di soluzioni idroalcoliche, per pulire costantemente quando si sale e scende e parti come volante, cambio etc..
- Durante il viaggio continuo ricambio d’aria abitacolo.
- In caso di altre persone oltre autista, non potendo la distanza minima tra i presenti, gli stessi dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Nel caso in cui vi sia difficoltà nell’approvvigionamento di tali strumenti di protezione individuale a causa dell’emergenza è possibile utilizzare mascherine di tipologie prescritte dall’autorità sanitaria, mascherine chirurgiche o anche mascherine senza dicitura CE, onde evitare comunque diffusione virale.
N. B. In assenza di tali misure di sicurezza è vietato il trasporto
Verifica in cantiere attuazione misure integrative
In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che riguardano datori di lavoro, dirigenti, preposti, il CSE, delle Imprese Affidatarie ed esecutrici, spetta ad ognuno per la propria parte, l’obbligo di vigilanza e rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.
E’ chiaro anche l’obbligo da parte dei lavoratori di rispettare le indicazioni ricevute dal Datore di Lavoro e dai preposti e dirigenti.
Nel caso di contagi a seguito di inadeguati comportamenti dei lavoratori e di tutti gli operatori in cantiere, è configurabile il rischio grave ed immediato. In tal caso, a seguito azioni di verifica, il CSE attuerà quanto previsto dal Decreto, segnalando l’inadempienza al committente o al responsabile dei lavoro. Il tutto dopo aver constata l’inottemperanza ai disposti.
Nel caso che il Committente od il RL non adottassero alcun provvedimento, il Coordinatore deve darne comunicazione all’ASL competente ed alla DTL.
L’intervento dell’Organo di Vigilanza comporterà ragionevolmente:
- l’irrogazione delle relative sanzioni alle violazioni accertate;
- il divieto di prosecuzione dei lavori fino al corretto adempimento, salvo che non costituisca fatto più grave sino a sequestro Cantiere.
Per qualsiasi chiarimento, potete contattarci menzionando l’articolo di interesse alla mail: etconsulting2003@gmail.com
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