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Nucleare, cosa prevede la nuova legge e quando arriveranno le centrali

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La legge delega apre il percorso per il ritorno del nucleare in Italia: dagli SMR alla fusione, fino alla gestione delle scorie

Il ritorno dell’energia nucleare nel sistema energetico italiano entra in una nuova fase dopo l’approvazione definitiva della delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il Senato ha approvato il disegno di legge il 23 settembre 2026, dopo il via libera della Camera del 4 giugno. Il provvedimento, identificato come Atto Senato 1924, al momento della consultazione della documentazione parlamentare risultava approvato definitivamente ma non ancora pubblicato.

La prima precisazione è fondamentale: la nuova legge non autorizza la costruzione immediata di una centrale nucleare. È una legge delega. Il Parlamento affida al Governo il compito di costruire, attraverso uno o più decreti legislativi, il quadro normativo necessario per disciplinare l’intero ciclo dell’energia nucleare sostenibile.

Il termine previsto dalla legge è di dodici mesi dall’entrata in vigore per l’adozione dei decreti legislativi. Saranno questi provvedimenti a definire concretamente procedure, autorizzazioni, controlli, localizzazione, sicurezza, gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi.

Cosa cambia con la legge delega

Il testo approvato comprende un perimetro molto più ampio della semplice costruzione di nuove centrali. Il Governo dovrà disciplinare la produzione e l’utilizzo dell’energia nucleare sul territorio nazionale, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile, la disattivazione degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

La delega comprende inoltre ricerca, sviluppo e utilizzo dell’energia da fusione e prevede una riorganizzazione delle competenze pubbliche nel settore.

Il provvedimento stabilisce anche che il futuro quadro normativo dovrà essere costruito nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e degli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050.

In altre parole, il Parlamento ha aperto la strada normativa, ma molte delle decisioni che determineranno concretamente il ritorno del nucleare devono ancora essere prese.

Che cosa sono gli impianti modulari

Tra le tecnologie considerate dalla delega ci sono quelle modulari e avanzate. Ma cosa significa concretamente?

Gli SMR, acronimo di Small Modular Reactors, sono reattori nucleari di dimensioni e potenza inferiori rispetto alle grandi centrali tradizionali. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, IAEA, considera SMR i reattori con una capacità elettrica fino a circa 300 megawatt per modulo.

La caratteristica “modulare” riguarda soprattutto il modo in cui questi impianti vengono progettati e costruiti. Una parte significativa dei componenti può essere realizzata in fabbrica e successivamente trasportata nel luogo di installazione. In teoria, questo può consentire di costruire impianti attraverso moduli replicabili e di aggiungere capacità produttiva progressivamente.

Uno SMR, quindi, non è semplicemente una “centrale più piccola”. È una tecnologia progettata per modificare anche il modello costruttivo e industriale del nucleare.

La Commissione europea ha elaborato nel 2026 una strategia specifica sugli SMR con l’obiettivo di favorire l’entrata in funzione dei primi progetti europei nei primi anni Trenta. Questo rappresenta però un obiettivo europeo generale e non significa che un reattore italiano sarà automaticamente operativo entro quella data.

Euratom: che cos’è e perché riguarda l’Italia

Nel dibattito sul nucleare compare spesso il termine Euratom. Non si tratta di un’agenzia o di una tecnologia, ma della Comunità europea dell’energia atomica, istituita con uno dei Trattati di Roma del 1957.

Il Trattato Euratom ha l’obiettivo di sviluppare la cooperazione europea nell’impiego pacifico dell’energia nucleare, promuovere la ricerca, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e stabilire un quadro comune per la sicurezza e la protezione della popolazione. Il sistema europeo comprende anche controlli sull’impiego dei materiali nucleari destinati a usi civili.

Per l’Italia questo significa che il futuro programma nucleare nazionale non potrà essere costruito esclusivamente sulla legislazione italiana. Dovrà rispettare anche il quadro europeo e gli obblighi derivanti dal Trattato Euratom.

La stessa legge delega italiana richiama espressamente gli obblighi europei e internazionali.

E l’AIEA che ruolo ha?

L’AIEA, in italiano Agenzia internazionale per l’energia atomica e in inglese IAEA, è un’organizzazione internazionale con sede a Vienna. Il suo compito è promuovere l’impiego pacifico e sicuro delle tecnologie nucleari e contribuire alla definizione e alla diffusione di standard di sicurezza.

È importante non confondere AIEA ed Euratom. Euratom è il quadro europeo, mentre l’AIEA opera a livello internazionale.

L’AIEA svolge attività di assistenza tecnica, definizione di standard e valutazione della sicurezza, oltre a svolgere attività di verifica e salvaguardia per evitare che materiali e tecnologie nucleari destinati agli usi pacifici vengano utilizzati per finalità militari.

La legge italiana richiama gli obblighi internazionali proprio perché il settore nucleare è sottoposto a un sistema multilivello di norme e controlli.

La fusione nucleare è un’altra cosa

La legge italiana comprende anche ricerca, sviluppo e utilizzo dell’energia da fusione. Ma la fusione non deve essere confusa con i reattori nucleari a fissione che producono oggi elettricità nel mondo.

Nella fissione nucleare, un nucleo pesante, come quello dell’uranio, viene diviso in nuclei più piccoli liberando energia.

Nella fusione, al contrario, nuclei atomici leggeri vengono fatti unire per formare un nucleo più pesante. È il processo che alimenta il Sole e le altre stelle. Per realizzarlo sulla Terra si punta principalmente alla fusione tra deuterio e trizio, due isotopi dell’idrogeno.

La fusione richiede temperature estremamente elevate e il confinamento del plasma. Una delle tecnologie più studiate è quella del tokamak, che utilizza potenti campi magnetici per mantenere il plasma lontano dalle pareti della macchina.

Il grande progetto internazionale ITER, in costruzione in Francia, serve proprio a dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione. Ma c’è un’altra distinzione importante: ITER non produrrà elettricità. La macchina successiva, denominata DEMO, dovrà invece dimostrare la produzione di energia elettrica da fusione. L’obiettivo europeo indicato dalle istituzioni è arrivare alla produzione di elettricità da fusione sulla rete intorno al 2050.

Per questo motivo la fusione non può essere considerata una tecnologia sulla quale basare la previsione della prima centrale nucleare italiana negli anni Trenta.

Quando potrebbe entrare in funzione la prima centrale italiana?

Questa è probabilmente la domanda più importante per i cittadini.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha indicato pubblicamente il 2033-2034 come orizzonte temporale per avere il nucleare operativo in Italia, precisando che i tempi dipenderanno anche dalle tecnologie disponibili e dal completamento del quadro normativo e autorizzativo.

Il 2033-2034 deve però essere considerato un obiettivo politico-programmatico, non una data già fissata per l’accensione di una centrale.

Prima di arrivare alla produzione di elettricità dovranno essere completati i decreti legislativi, definiti i procedimenti autorizzativi, individuate le tecnologie, effettuate le valutazioni ambientali e individuati i siti. La stessa legge prevede una disciplina specifica per sperimentazione, localizzazione, costruzione, installazione ed esercizio degli impianti.

Di conseguenza, una stima prudente può essere formulata così: se il percorso previsto dal Governo procedesse senza ritardi significativi, la prima produzione nucleare italiana potrebbe collocarsi nella prima metà degli anni Trenta, con il 2033-2034 indicato dall’Esecutivo come obiettivo.

Non è però oggi possibile indicare quale sarà la prima centrale, dove verrà costruita o quale tecnologia utilizzerà. Questi elementi dovranno essere definiti nei passaggi successivi.

Cosa prevedono le norme europee per le scorie

Il termine “scorie” viene spesso utilizzato in modo generico, ma dal punto di vista tecnico e normativo è necessario distinguere tra rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito.

L’Unione europea disciplina la materia principalmente attraverso la direttiva 2011/70/Euratom, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Ogni Stato membro deve predisporre una politica nazionale e un programma nazionale che copra tutte le fasi, dalla produzione fino allo smaltimento definitivo.

La regola fondamentale è che la responsabilità ultima rimane in capo allo Stato che ha prodotto il materiale. La gestione deve garantire la sicurezza nel lungo periodo e impedire che i costi e i rischi vengano trasferiti alle generazioni future.

L’Unione europea considera inoltre lo stoccaggio una soluzione temporanea. Lo stoccaggio può essere necessario per raffreddare e gestire il materiale, ma non sostituisce lo smaltimento definitivo.

Per i rifiuti ad alta attività e a lunga vita, la soluzione di riferimento prevista dal quadro europeo è lo smaltimento geologico profondo, cioè il confinamento in strutture realizzate a grande profondità in formazioni geologiche idonee.

Le scorie possono essere riutilizzate?

Qui è necessaria una precisazione importante: non tutte le scorie possono essere riutilizzate e il combustibile esaurito non coincide automaticamente con un rifiuto inutilizzabile.

Il combustibile che esce da un reattore contiene ancora una quantità significativa di materiali potenzialmente utilizzabili. Secondo l’AIEA, la parte maggiore del combustibile esaurito è ancora costituita da uranio. Sono inoltre presenti plutonio e altri elementi prodotti durante il funzionamento del reattore.

Attraverso il riprocessamento, il combustibile esaurito può essere trattato per separare materiali che possono essere recuperati e successivamente utilizzati nella produzione di nuovo combustibile.

Il principale esempio è il plutonio, che può essere trasformato, insieme all’uranio, in combustibile MOX, cioè Mixed Oxide Fuel. Il MOX viene prodotto utilizzando ossidi di uranio e plutonio e può essere utilizzato in determinati reattori.

Anche l’uranio recuperato dal riprocessamento può, in determinate condizioni, essere convertito e nuovamente utilizzato per produrre combustibile. L’AIEA segnala che questa possibilità è stata dimostrata, anche se il suo riutilizzo richiede specifici processi di conversione e arricchimento.

Quali materiali possono quindi tornare in un reattore?

In termini semplificati, dal combustibile esaurito possono essere recuperati principalmente:

Uranio: rappresenta la componente quantitativamente più importante e può essere sottoposto a processi che consentono un successivo impiego come materia prima per nuovo combustibile.

Plutonio: può essere separato attraverso il riprocessamento e utilizzato per produrre combustibile MOX, in reattori compatibili.

Alcuni elementi transuranici: ne fanno parte, tra gli altri, nettunio, americio e curio. Sono chiamati attinidi minori. Esistono programmi di ricerca e concetti di reattori avanzati, in particolare reattori veloci, che studiano la possibilità di riciclarli o trasmutarli. Si tratta però di una prospettiva tecnologica più complessa e non significa che questi materiali possano essere semplicemente recuperati e riutilizzati nelle normali centrali nucleari.

I prodotti di fissione, invece, costituiscono una parte importante del materiale che rimane dopo il recupero delle componenti riutilizzabili e devono essere trattati come rifiuti radioattivi secondo le caratteristiche e il livello di attività.

Il riprocessamento non elimina il problema delle scorie

Il riprocessamento, quindi, non significa “far sparire” le scorie.

La direttiva europea lascia agli Stati membri la scelta tra una strategia basata sul ciclo aperto, nella quale il combustibile esaurito viene considerato rifiuto e destinato allo smaltimento, e il ciclo chiuso, nel quale il combustibile viene riprocessato per recuperare materiali riutilizzabili. In entrambi i casi resta la necessità di gestire e smaltire definitivamente i materiali radioattivi che non possono essere recuperati.

Questa distinzione sarà particolarmente importante per l’Italia, perché la nuova legge delega comprende espressamente la gestione del combustibile esaurito e prevede impianti per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito qualora non sia riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile.

Una nuova filiera, ma ancora molte decisioni da prendere

La legge delega rappresenta dunque l’inizio di un percorso e non il suo punto di arrivo.

L’Italia dovrà ora trasformare la delega in norme operative, stabilire il sistema autorizzativo, definire le competenze dell’autorità di controllo, individuare le tecnologie ammissibili e affrontare la localizzazione degli impianti. Dovrà inoltre definire il rapporto tra nuovi impianti, gestione del combustibile, rifiuti radioattivi e smantellamento delle installazioni esistenti.

Gli SMR rappresentano una delle tecnologie prese in considerazione, mentre la fusione appartiene a un orizzonte temporale molto più lungo. Per quest’ultima, l’obiettivo europeo indicato dalle istituzioni è la produzione di elettricità sulla rete intorno al 2050.

Per la fissione, invece, l’obiettivo indicato dal ministro Pichetto Fratin è molto più vicino: 2033-2034. Ma tra l’approvazione della legge e l’energia prodotta da una centrale ci sono ancora autorizzazioni, tecnologia, finanziamenti, scelta dei siti, costruzione e verifiche di sicurezza.

Il dato più concreto, oggi, è quindi questo: il Parlamento ha creato il quadro legislativo per consentire al Governo di riportare il nucleare sostenibile nel sistema energetico italiano; la prima centrale non esiste ancora, non è stato individuato pubblicamente un sito definitivo e il 2033-2034 rappresenta l’obiettivo temporale dichiarato dall’Esecutivo, non una data certa di entrata in funzione.

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