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Edilizia, il Consiglio di Stato ribadisce: l’ante ’67 va provato

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La sentenza 1270/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che l’ante ’67 non sana gli abusi: serve prova documentale certa, altrimenti scatta la demolizione

L’“ante ’67” non è una scorciatoia per evitare la demolizione. Lo ribadisce con chiarezza il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1270/2026: l’onere di dimostrare che un immobile sia stato realizzato prima dell’estensione generalizzata dell’obbligo di licenza edilizia grava interamente sul proprietario, senza limiti temporali.

Il riferimento è alla Legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha esteso il titolo edilizio a tutto il territorio comunale. Ma essere “ante 1967” non significa automaticamente essere legittimi. Occorre provare non solo la data di costruzione, ma anche che, in quel Comune e in quel periodo, non fosse richiesto alcun titolo abilitativo.

La prova deve essere documentale e rigorosa, in linea con quanto previsto dal D.P.R. 380/2001. Non bastano testimonianze generiche o indizi legati alla vetustà dei materiali.

Altro punto chiave: l’abuso edilizio è un illecito permanente. Il tempo non sana l’irregolarità e l’ordine di demolizione resta un atto vincolato.

Infine, il Collegio chiarisce che l’edilizia libera non può coprire strutture di rilevante impatto. Anche se richiamate dal glossario ministeriale, opere di dimensioni consistenti e in muratura richiedono titolo edilizio.

Il messaggio è netto: in edilizia, la storia conta solo se provata con documenti. Senza prova, scatta la demolizione.

Avvocato Lelio Mancino

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