Quantcast
Connettiti con noi

Business

Diritto all’indennità per le ferie non godute dei docenti precari, il punto della questione

Pubblicato

il

Il Tribunale di Milano riconosce ai docenti a tempo determinato il diritto all’indennità per ferie non godute: le sospensioni delle lezioni non equivalgono a ferie d’ufficio.

Una nuova e significativa pronuncia arriva dal Tribunale di Milano, che con sentenza del 9 ottobre 2025 ha riconosciuto ai docenti a tempo determinato il diritto all’indennità per le ferie non godute, ribadendo un principio fondamentale di equità e tutela dei lavoratori della scuola.

I docenti precari non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni

Il Tribunale ha affermato con chiarezza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche, come le vacanze natalizie o pasquali, non possono essere considerati ferie per i docenti a tempo determinato, in assenza di una loro esplicita richiesta.

Questo significa che non è legittimo per l’amministrazione scolastica considerare tali periodi come ferie “d’ufficio“, a meno che non vi sia una richiesta formale da parte dell’insegnante.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato, nel rispetto dei principi comunitari e della normativa europea sul lavoro a termine.

 Le ferie spettano anche ai docenti precari: libertà di scelta e diritto alla monetizzazione

Il giudice milanese ha chiarito che:

i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando fruire delle ferie, e non possono essere obbligati a prenderle durante l’anno scolastico;

le ferie non godute al termine del contratto devono essere monetizzate, cioè il lavoratore ha diritto a ricevere una indennità economica per i giorni di ferie maturati e non fruiti;

la scuola ha l’obbligo di informare i docenti precari del loro diritto alle ferie, dei tempi e delle modalità di fruizione, nonché delle conseguenze della mancata richiesta.

In altre parole, la mancata comunicazione da parte dell’istituzione scolastica non può penalizzare il lavoratore.

Se il docente non è stato messo nella condizione di conoscere e fruire dei propri giorni di ferie, l’amministrazione deve corrispondergli l’indennità sostitutiva.

La sentenza del Tribunale di Milano si inserisce nel solco di altre pronunce favorevoli ai lavoratori della scuola, richiamando i principi di non discriminazione e di tutela del lavoro precario sanciti dal diritto dell’Unione Europea.

È una decisione che rafforza la tutela dei docenti a tempo determinato, spesso costretti a confrontarsi con contratti frammentati e trattamenti economici differenziati rispetto ai colleghi di ruolo.

Il giudice ha ricordato che, anche nei rapporti a termine, il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile, garantito dall’articolo 36 della Costituzione e dalle direttive europee.

Alla luce di questa sentenza, i docenti precari che non abbiano potuto fruire delle ferie maturate durante il servizio possono richiedere alla scuola la relativa indennità.

È importante che ogni docente:

verifichi i propri contratti e i periodi di servizio;

controlli se la scuola abbia correttamente comunicato i giorni di ferie maturati e le modalità di fruizione;

in caso contrario, valuti con un legale o un sindacato la possibilità di richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva.

Con questa decisione, il Tribunale di Milano ribadisce che la dignità del lavoratore deve essere sempre tutelata, indipendentemente dalla durata del contratto.

L’insegnante precario, come ogni altro lavoratore, ha diritto a una corretta informazione, a ferie effettive e a una retribuzione adeguata.

Si tratta di un passo importante verso un sistema scolastico più equo, che riconosca pienamente il valore di chi, ogni anno, contribuisce con professionalità e impegno alla crescita educativa del Paese.

A cura dell’Avv. Lelio Mancino

Pubblicità