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Ex Amministratore di condomino condannato: deve risarcire anche le spese di ricostruzione contabile

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Amministratore cessato. Il Tribunale di Milano conferma: la mancata consegna dei documenti è un illecito civile

Un’importante sentenza ha riaffermato un principio di fondamentale rilievo nella gestione condominiale: l’amministratore cessato dall’incarico che non consegna la documentazione contabile e amministrativa è responsabile dei danni subiti dal condominio, inclusi quelli relativi alle spese necessarie per la ricostruzione contabile.

Il caso, recentemente deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7919 del 17 ottobre 2025, ha visto la condanna di un ex amministratore al pagamento di 18.000 euro in favore del condominio, somma corrispondente ai costi sostenuti per ricostruire la contabilità dopo il suo rifiuto di consegnare la documentazione.

L’amministratore, cessato dall’incarico, non può trattenere la documentazione condominiale, che appartiene al condominio e non alla persona fisica che ha gestito il mandato.

L’articolo 1129, comma 8, del Codice Civile stabilisce infatti che, in caso di cessazione, egli è obbligato a consegnare tutta la documentazione in suo possesso, senza ritardo e senza necessità di diffide.

La mancata consegna costituisce un inadempimento contrattuale e può generare responsabilità patrimoniale: il condominio ha diritto a ottenere il risarcimento delle spese sostenute per la ricostruzione dei registri contabili, la ricostruzione dei bilanci e la ricomposizione della documentazione amministrativa.

Oltre alla recente decisione milanese, diverse pronunce hanno consolidato questo orientamento:

Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 18185/2021: l’amministratore uscente è tenuto alla restituzione integrale della documentazione condominiale all’amministratore subentrante.

Tribunale di Ferrara, ord. n. 855/2021: conferma che la consegna deve avvenire “senza indugio” e può essere imposta con sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo (art. 614-bis c.p.c.).

Tribunale di Savona, sent. n. 617/2024: ribadisce che la documentazione è bene comune e che la consegna integrale è obbligatoria nel passaggio di consegne.

Tribunale di Napoli, sent. n. 988/2025: sottolinea che l’amministratore risponde anche verso i singoli condomini se l’inadempimento comporta un pregiudizio economico.

Tribunale di Milano, sent. n. 7919/2025: condanna l’ex amministratore al rimborso delle spese di ricostruzione contabile (18.000 euro) e richiama l’applicabilità delle astreintes ex art. 614-bis c.p.c. in caso di ulteriore ritardo.

Questa linea interpretativa rafforza l’idea che la trasparenza e la collaborazione siano elementi imprescindibili nella gestione condominiale.

L’amministratore uscente deve garantire un passaggio di consegne ordinato e completo, assicurando la piena disponibilità della documentazione al nuovo amministratore e al condominio.

La mancata consegna non è solo una scorrettezza professionale, ma un illecito civile che può comportare conseguenze economiche rilevanti.

La giurisprudenza, con la condanna di Milano del 2025, invia un messaggio chiaro: chi non rispetta i propri doveri di trasparenza e collaborazione verso i condomini dovrà rispondere dei danni arrecati.

Avv. Lelio Mancino

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