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Come installare uno striscione elettorale su proprietà privata

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Ecco regole, limiti e obblighi per la propaganda visiva e l’apertura del comitato elettorale

Con l’avvicinarsi delle elezioni, molti candidati si preparano a promuovere la propria candidatura anche attraverso striscioni, manifesti e materiali elettorali installati su abitazioni o terreni privati. Si tratta di una pratica del tutto lecita, ma soggetta a specifiche regole giuridiche che tutelano la parità di trattamento tra candidati e il decoro urbano. In alcuni casi, inoltre, è necessario o consigliabile costituire formalmente un comitato elettorale.

Quadro normativo di riferimento

La propaganda elettorale e i comitati sono disciplinati da un complesso di norme, tra cui:

– Legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;

– Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera e al Senato”;

– Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – “Codice della Strada“, art. 23 (mezzi pubblicitari visibili da aree pubbliche);

– Circolari del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture in materia di propaganda e pubblicità elettorale.

 Striscioni su proprietà privata: quando sono consentiti

È pienamente legittimo esporre uno striscione elettorale su un immobile o terreno privato, purché siano rispettate alcune condizioni fondamentali:

1. Lo striscione deve essere collocato interamente su area privata;

2. Non deve invadere il suolo pubblico o interferire con la circolazione stradale;

3. Il messaggio deve avere carattere esclusivamente elettorale, non commerciale;

4. È necessario il consenso del proprietario dell’immobile o del terreno;

5. Deve rispettare le norme di sicurezza e stabilità (nessun pericolo di caduta o distacco).

In questi casi, non serve alcuna autorizzazione comunale preventiva.

Restano tuttavia vietate:

– le affissioni su edifici pubblici, scuole, chiese, monumenti o alberi;

– la propaganda entro 200 metri dai seggi elettorali nei giorni del voto (art. 9 L. 212/1956);

– l’installazione di materiali che deturpano il paesaggio o intralciano la viabilità;

– l’uso di impianti luminosi o sonori senza autorizzazione.

Quando lo striscione, pur su area privata, è visibile da una via pubblica, si applicano anche le disposizioni dell’art. 23 del Codice della Strada, che vieta qualsiasi installazione pubblicitaria idonea a distrarre i conducenti o ridurre la visibilità. In questi casi il Comune può richiedere una comunicazione preventiva o subordinare l’affissione a una autorizzazione temporanea, per motivi di sicurezza.

La propaganda elettorale è ammessa dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni fino alla mezzanotte del venerdì che precede il voto. Durante il silenzio elettorale, ogni forma di propaganda visiva deve essere rimossa o oscurata. Prima dell’inizio ufficiale della campagna è comunque possibile installare striscioni “identificativi” (es. nome e logo), purché non contengano inviti espliciti al voto.

E’ necessario aprire un comitato elettorale?

Non sempre è obbligatorio. La legge non impone l’apertura di un comitato elettorale a ogni candidato, ma diventa necessaria quando si raccolgono o gestiscono fondi, si ricevono contributi da terzi o si effettuano spese pubblicitarie o di propaganda in nome del candidato. In questi casi, il comitato agisce come soggetto responsabile della gestione economica e comunicativa della campagna.

Come costituirlo

1. Redigere un atto costitutivo e uno statuto;

2. Registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate richiedendo un codice fiscale;

3. Comunicare la nomina del mandatario elettorale all’Ufficio Elettorale (art. 7, L. 515/1993);

4. Aprire un conto bancario o postale dedicato;

5. Tenere la rendicontazione delle spese, soggetta a controllo.

Norme di riferimento

– Art. 7 L. 515/1993 – Nomina del mandatario elettorale;

– Art. 11 L. 515/1993 – Obblighi di rendicontazione;

– D.P.R. 570/1960 – Disposizioni generali per le elezioni amministrative;

– Circolari Ministero dell’Interno n. 28/1993 e successive.

Esporre uno striscione elettorale su proprietà privata è un diritto democratico, ma deve essere esercitato nel rispetto della legge, dei tempi e della sicurezza. Quando la campagna prevede la raccolta di fondi o spese pubblicitarie, è opportuno – e in certi casi obbligatorio – costituire un comitato elettorale, per garantire trasparenza e regolarità contabile.

a cura dell’Avv. Lelio Mancino

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