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Sanatoria e “Salva Casa”: il TAR Campania impone una nuova istruttoria alle amministrazioni

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La sentenza n. 1861/2025 afferma l’obbligo per i Comuni di qualificare puntualmente le opere prima di negare la sanatoria prevista dal nuovo art. 36-bis TUE.

L’introduzione dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia, ad opera del D.L. 69/2024 (cd. “Salva Casa“), convertito nella legge n. 105/2024, ha ridefinito in modo significativo i confini della sanatoria edilizia, aprendo – per la prima volta – alla possibilità di regolarizzare anche quelle opere qualificate come variazioni essenziali, purché ricorrano specifici presupposti di doppia conformità “attenuata”.

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Una novità che ha imposto agli enti locali un radicale ripensamento delle proprie prassi istruttorie. Proprio su questo punto interviene la recente e rilevante sentenza TAR Campania, 13 novembre 2025, n. 1861, che rappresenta un monito chiaro:

un diniego non sorretto da un’istruttoria approfondita e coerente con la nuova disciplina è illegittimo.

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Il cuore della decisione: prima si qualificano le opere, poi si decide sulla sanatoria

Il TAR ricorda un principio fondamentale:

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> l’amministrazione non può negare la sanatoria senza aver prima qualificato correttamente le opere, distinguendo tra variazione essenziale, parziale difformità o nuova costruzione.

Si tratta di un passaggio decisivo. Con l’art. 36-bis, infatti, la categoria delle variazioni essenziali – tradizionalmente escluse dalla sanatoria ex art. 36 – può ora rientrare in un percorso di regolarizzazione, se dimostrata la conformità ai titoli dell’epoca e agli strumenti urbanistici attuali.

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Il Comune, invece, aveva rigettato l’istanza limitandosi a una formula generica, senza:

  • descrivere le opere abusive;
  • confrontarle con il titolo edilizio originario;
  • spiegare se si trattasse di interventi riconducibili alla nuova disciplina del 36-bis;
  • valutare la normativa sopravvenuta più favorevole.

Per il TAR, un simile provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il “Salva Casa” impone un nuovo modo di valutare gli abusi

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L’art. 36-bis ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di sanare opere che, in passato, sarebbero state automaticamente considerate insanabili. Ciò comporta due obblighi per la P.A.:

  • 1. Riesaminare gli abusi secondo la nuova tipologia introdotta dalla legge;
  • 2. Motivare puntualmente le ragioni per cui una specifica opera non rientrerebbe nei confini della sanatoria.

In sostanza, l’amministrazione non può più rifugiarsi in dinieghi automatici o stereotipati: la nuova normativa richiede un accertamento concreto, caso per caso.

Il TAR: senza istruttoria non c’è legalità del provvedimento

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Nella sentenza, i giudici sottolineano che:

l’amministrazione deve ricostruire l’intero quadro fattuale;

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l’esito del procedimento deve essere coerente con l’evoluzione normativa;

il diniego non può essere fondato su semplici formule rituali.

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Il TAR afferma quindi un principio destinato a fare scuola:

> quando una nuova norma amplia i confini della sanabilità, la P.A. è tenuta a verificare se le opere possano rientrare nella disciplina sopravvenuta.

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L’omissione di tale verifica porta all’illegittimità del diniego.

Conseguenze pratiche: gli uffici tecnici devono aggiornare le proprie prassi

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La decisione richiama gli enti a un cambiamento operativo:

serve una nuova classificazione degli abusi;

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occorre distinguere ciò che rientra nella sanatoria ordinaria da ciò che può essere valutato ai sensi del 36-bis;

deve essere predisposta una motivazione tecnica completa, che tenga conto della legge vigente.

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Per i cittadini e per i tecnici, la pronuncia rappresenta un’importante garanzia:

la sanatoria non può essere respinta senza un effettivo esame del caso e senza verificare le possibilità offerte dalla normativa “Salva Casa”. La sentenza del TAR Campania n. 1861/2025 rafforza un messaggio chiaro: la Pubblica Amministrazione deve adeguare l’istruttoria alla nuova disciplina della sanatoria introdotta dall’art. 36-bis, pena l’illegittimità dei propri provvedimenti.

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A cura dell’Avv. Lelio Mancino


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