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La circolazione dei beni culturali e artistici

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La circolazione dei beni

La circolazione dei beni culturali e artistici: strategie e iniziative contro il traffico illecito e il riciclaggio nel settore

Nella suggestiva cornice della Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica a Roma, ieri, martedì 27 febbraio, si è tenuta una conferenza stampa sulla circolazione dei beni culturali e artistici. L’evento ha visto la partecipazione di eminenti personalità del panorama politico, giuridico e artistico, tutti riuniti per discutere strategie e iniziative volte a contrastare il traffico illecito di opere d’arte e il riciclaggio nel settore.

Hanno preso parte alla conferenza il Senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave; Giuseppe Miceli, Ideatore del Passaporto digitale per le Opere d’Arte e Fondatore di Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; da Qualiano Nicola Sgariglia e Domenico De Vito del studio Sgariglia & Partners, Coordinatori Dipartimento Lavoro di Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; Giulio Brandimarte, Coordinatore Dipartimento Informatica di Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; Eleonora Coloretti e Maria Luisa Piras, Coordinatori Dipartimento Arte di Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; Gianluca Bozzelli e Alessio Briguglio, Coordinatori Dipartimento Legal di Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; Beatrice Mattiacci e Livio Milano, Sondiance del Dipartimento Base matorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; Giorgio Ostigliesi, Artista, in arte Giorgio Gost.

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Ancora una volta la città di Qualiano sale alla ribalta grazie a Nicola Sgariglia e Domenico De Vito, del studio Sgariglia & Partners, anche loro relatori alla conferenza.

Di seguito i loro interventi.

Intervento del Dott. Nicola Sgariglia

“La circolazione dei beni culturali ed artistici è un fenomeno molto antico che ha attraversato tutte le epoche della storia. Le prime espressioni di questo fenomeno possono essere rintracciate già all’epoca dell’antica Roma, quando tante opere furono trasportate dalla Grecia a Roma per abbellire le piazze e le Domus.

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La sua massima espressione, però, risale all’epoca Rinascimentale, dove il mercato dell’arte fu alimentato dal fenomeno del Mecenatismo; dal desiderio dei sovrani di dare lustro alle proprie casate e di accrescere il retaggio della propria discendenza. Questo ha permesso la commissione e la realizzazione di opere d’arte che a distanza di secoli, ancora oggi fanno tuttora parte del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, che tutto il mondo ci invidia. Per tanti secoli il fenomeno della commissione ha caratterizzato il mercato dell’arte, fino ad arrivare alla nascita della classe borghese, che più che commissionare opere permanenti, preferiva possedere opere trasportabili. Proprio quest’ultima caratteristica ha investito l’opera d’arte di un valore economico, equiparandola ad un vero e proprio bene oggetto di scambio.

Quando parliamo di mercato dell’arte, non possiamo non parlare delle diverse forme in cui si manifesta, del negozio giuridico della compravendita di opere d’arte e di tutti i possibili pericoli che sono legati al mondo del mercato dell’arte (rischi e pericoli di cui si parlerà nei prossimi interventi).

Vi è però un aspetto in ordine al quale vorrei poter attrarre la Vostra attenzione: si tratta del “diritto di seguito” (droit de suite), ovvero del diritto dell’autore (o dei suoi eredi) a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere d’arte, visive o di manoscritti. In altre parole, le cessioni e i passaggi di proprietà di un’opera d’arte aumentano il prestigio e il valore di quell’opera. Il valore di un’opera d’arte che inizialmente può essere “basso”, con il passare del tempo può incrementarsi a vantaggio di chi quell’opera l’acquista per poi rivenderla. Ebbene, di quel vantaggio economico deve poter beneficiare anche l’Autore di quell’opera, realizzata magari in giovane età – in una fase, per così dire, “produttiva” – e poi, quando l’Artista ha raggiunto un’età più avanzata – una fase, per così dire, “meno produttiva” – è giusto che gli si veda riconosciuto un “benefit” per aver creato un’opera il cui valore artistico, culturale – perché no – economico-finanziario sia cresciuto in maniera anche significativa.

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Ebbene, in una delle prossime relazioni verrà opportunamente approfondito il significato del “diritto di seguito” ma ciò su cui, invece, mi piacerebbe soffermarmi è una delle peculiari finalità del nostro Passaporto digitale per le opere d’Arte e del Registro Arte che puntano a tracciare i passaggi e le cessioni di un’opera d’Arte per assicurare certezza e trasparenza, per garantire l’effettivo versamento del diritto di seguito a beneficio dell’Artista o dei suoi eredi, così come previsto dalla legge.

Come emerso dal riferimento al diritto di seguito: ci sono diversi livelli di mercato.

Il primo livello di mercato, ha ad oggetto l’acquisto di un’opera d’arte direttamente dalle mani dell’artista (autore); configurandosi così l’incontro delle volontà (elemento essenziale del negozio della compravendita) si realizza un tipico contratto di compravendita diretta. Pertanto il compratore entra in una relazione diretta con lo stesso autore, ricevendo da quest’ultimo la certificazione di autenticità e tutte le informazioni riguardanti l’opera stessa.

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Il secondo livello di mercato non vede protagonista solo l’artista/autore ma anche diversi operatori del mercato dell’arte. Si possono realizzare le seguenti ipotesi: l’artista dopo aver certificato la propria opera, incarica un soggetto terzo (mercanti d’arte, case d’aste, galleristi) della promozione e della vendita. In particolare, l’artista può decidere di incaricare questi ultimi solo della vendita oppure cedere direttamente le opere ad altri soggetti. Saranno questi ultimi a promuovere la vendita nel primo caso o alienare le opere direttamente, con tutte le correlate obbligazioni. Proprio questo particolare tipo di mercato, caratterizzato dalla presenza di tanti operatori che operano al suo interno, è fortemente esposto a tanti pericoli e può trasformarsi in una corsia preferenziale per la commissione di particolari reati legati alle opere d’arte.”

Intervento del Dott. Domenico De Vito

“La Legge n. 22 del 9 Marzo 2022, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità penale amministrativa, ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 25-septiesdecies), delle persone giuridiche che operano all’interno del mercato dell’arte. Pertanto, gli operatori del mercato rispondono direttamente, in sede penale, per i delitti contro i beni culturali commessi, nel loro interesse o vantaggio, da soggetti che rivestono posizioni apicali o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza delle opere d’arte.

In particolare, con l’inserimento nel Codice Penale del nuovo Titolo VIII-bis dedicato ai “Delitti contro il Patrimonio Culturale”, il legislatore ha trasferito i reati già previsti dal Codice dei Beni Culturali, le cui norme sono state abrogate, ed ha previsto ulteriori reati presupposti.

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Oltre alla contraffazione di opere d’arte, furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali, ai fini della responsabilità delle persone giuridiche, vi sono i delitti che puniscono la violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies, c.p.) e l’uscita o esportazione illecite dei beni culturali (art. 518-undecies, c.p.).

Si tratta, infatti, di condotte che potrebbero coinvolgere, in determinate situazioni, l’attività di tutti gli operatori del mercato dell’arte.

Nel caso di condanna per uno dei delitti elencati, la nuova disciplina dispone che si applicano all’ente le sanzioni interdittive ex art. 9 del d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, che possono paralizzare l’attività degli operatori.

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Pertanto, le case d’aste e gli altri operatori che operano sul mercato costituiti sotto forma di persone giuridiche devono svolgere nuovi adempimenti in materia di compliance interna. Di fatto, dovranno procedere ad analisi interne aventi ad oggetto rischi specifici correlati alle nuove fattispecie di reati presupposti contro il patrimonio culturale e all’individuazione di nuove procedure interne e protocolli di controllo, nonché all’aggiornamento dei modelli ex d.lgs. 231/2001, avendo così la possibilità di beneficiare dell’esimente ex art. 6 della medesima legge.

La Compliance nel mercato dell’arte deve partire dal controllo e dalla tracciabilità dell’opera d’arte.

Tutti gli operatori del mondo dell’arte non possono esimersi dalla Due Diligence legale che non deve avere ad oggetto solo l’accertamento dell’autenticità dell’opera, ma anche l’effettiva proprietà e la provenienza del bene suscettibile di valutazione economica. Così facendo, il Passaporto Digitale e il Registro Arte rappresentano le principali forme di tutela contro le commissioni di illeciti legati al mondo delle arti.

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Questi strumenti permettono un’attenta ricostruzione storica delle diverse fasi della vita dell’opera d’arte e di tutti i passaggi di proprietà, sino al momento in cui essa ha raggiunto la sfera del soggetto che dichiara di esserne proprietario e che si rivolge a un operatore per immetterla sul mercato. Questi strumenti permettono di scongiurare il pericolo che, prima di essere venduta e di essere esportata in un altro paese, non venga ricostruita la catena della titolarità, non avendo così certezza sulla legittimità della stessa, esponendo gli operatori economici del mercato dell’arte a possibili responsabilità penali, minando così la credibilità, l’affidabilità e la trasparenza del mercato dell’arte.”

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