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Campania, Nuova ordinanza su consumo bevande alcoliche e dpi

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Divieto di vendita di bevande alcoliche con asporto dalle 22 alle 6; divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico; uso della mascherina ovunque non sia possibile il distanziamento

In Pubblicazione una nuova ordinanza per il contrasto e la prevenzione del contagio da covid 19 firmata dal Presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Lo annuncia una nota stampa rilasciata dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Nella nota le anticipazioni dell’ordinanza n.19 del 25 giugno 2021. L’ordinanza andrà in vigore dal 28 giugno fino al 31 luglio 2021.

Nell’anticipazione si legge: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

  • dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
    • a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
    • b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
    • c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
    • d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo diqualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”.
  • In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

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