Quantcast
Connettiti con noi

Tech

Smart working, una leva per lavoro, territori e qualità della vita

Pubblicato

il

Dal lavoro agile aree interne: come lo smart working può ridurre gli spostamenti, favorire la conciliazione e sostenere lo sviluppo locale

Lo chiamiamo comunemente smart working, ma il legislatore italiano utilizza un’espressione precisa: lavoro agile. Non si tratta di un nuovo contratto di lavoro né, semplicemente, del diritto di lavorare dalla propria abitazione. È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata dagli articoli 18-24 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

L’articolo 18 stabilisce che il lavoro agile nasce dall’accordo tra le parti e può essere organizzato per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di luogo o di orario, fermo restando il rispetto dei limiti massimi dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La prestazione viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. 

È importante, quindi, chiarire un equivoco: nel regime ordinario il dipendente non può decidere unilateralmente di lavorare da casa, così come il lavoro agile non coincide necessariamente con cinque giorni alla settimana di attività domestica.

L’articolo 19 della legge n. 81/2017 prevede l’accordo individuale scritto, che disciplina le modalità di esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, l’esercizio del potere direttivo e gli strumenti utilizzati dal lavoratore. Nel settore privato il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 conferma la volontarietà dell’adesione e individua gli elementi essenziali dell’accordo, tra cui durata e alternanza tra periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda. 

La legge tutela anche determinate categorie attraverso un diritto di priorità nella valutazione delle richieste. L’articolo 18, comma 3-bis, riguarda, tra gli altri, lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni, genitori di figli con disabilità grave senza limite di età, lavoratori con disabilità grave e caregiver. Attenzione, però: la priorità non equivale, in via generale, a un diritto incondizionato a ottenere lo smart working indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione. 

Vi sono poi precise garanzie. Il lavoratore agile ha diritto, ai sensi dell’articolo 20, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Assume particolare importanza anche il diritto alla disconnessione, che deve essere disciplinato nell’accordo individuale.

La distanza dall’ufficio, inoltre, non elimina gli obblighi in materia di sicurezza. L’articolo 22 impone al datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile e di consegnargli, almeno annualmente, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento della prestazione. 

Anche sotto il profilo amministrativo esistono adempimenti specifici: il datore di lavoro deve comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori interessati e le date di inizio e cessazione del lavoro agile. L’accordo individuale non deve essere materialmente allegato alla comunicazione, ma deve essere conservato dal datore di lavoro. 

E nella Pubblica Amministrazione?

La stessa legge n. 81/2017 prevede l’applicabilità del lavoro agile, in quanto compatibile, anche ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Qui occorre però considerare la disciplina specifica del lavoro pubblico, la contrattazione collettiva e l’organizzazione della singola amministrazione. 

La direttiva della Funzione pubblica del 29 dicembre 2023 ha ribadito la centralità degli accordi individuali e ha richiamato le amministrazioni a prestare particolare attenzione alle gravi e urgenti situazioni personali, familiari e di salute non altrimenti conciliabili. 

Ed è proprio da questa struttura normativa che potrebbe partire una riflessione più ampia.

Un diritto del lavoro che incontra le politiche territoriali

Il lavoro agile potrebbe essere utilizzato non soltanto come strumento di conciliazione tra vita privata e professionale, ma anche come leva di politica territoriale, soprattutto nelle aree interne.

Se una mansione è concretamente compatibile con il lavoro a distanza, consentire al dipendente di svolgere una parte della settimana dal proprio territorio può ridurre la necessità di trasferirsi verso le grandi città.

Il vantaggio può essere triplice.

Per il lavoratore significa meno chilometri percorsi, minori spese per carburante, parcheggio e manutenzione dell’automobile e soprattutto tempo recuperato.

Per il territorio può significare mantenere residenti, famiglie e consumi nei piccoli Comuni, contrastando almeno in parte quei processi di spopolamento che interessano numerose aree interne.

Per l’ambiente significa ridurre gli spostamenti casa-lavoro e, quando il lavoro agile sostituisce effettivamente viaggi effettuati con mezzi privati, può contribuire alla diminuzione del traffico e delle emissioni.

Naturalmente lo smart working non è applicabile indistintamente a qualsiasi attività e non può compromettere servizi, produttività o diritti degli utenti. Ma proprio per questo la sua forza sta nella possibilità di costruire modelli organizzativi differenziati: uno, due o più giorni a distanza quando mansioni e organizzazione lo consentono, mantenendo la presenza quando è necessaria.

La vera prospettiva, allora, è considerare il lavoro agile non come una concessione al dipendente e neppure come un residuo dell’emergenza pandemica.

La legge del 2017 lo aveva introdotto prima della pandemia con due finalità espresse: incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

A queste finalità oggi potrebbe aggiungersi una politica pubblica più ambiziosa: utilizzare il lavoro agile, dove possibile, per consentire alle persone di lavorare senza essere obbligate ad abbandonare i territori in cui hanno scelto di vivere.

In questa prospettiva, diritto del lavoro, transizione digitale, tutela ambientale e rilancio delle aree interne possono diventare parti della stessa strategia.

Avv. Lelio Mancino

Pubblicità
Pubblicità